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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata unipersonale da parte del Tribunale di Livorno. La società ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall., contestando soprattutto: a) l’adeguatezza dell’istruttoria prefallimentare, lamentando che il tribunale e poi la corte d’appello non avessero acquisito, tramite ordine di esibizione verso Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, documenti ritenuti necessari per dimostrare la lunga inattività dell’impresa e il mancato superamento delle soglie di fallibilità; b) la valutazione delle soglie di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall., sostenendo che, alla luce di giudizi pendenti su alcuni crediti tributari e previdenziali, il passivo rilevante sarebbe sceso sotto la soglia di legge; c) l’omessa applicazione o comunque la mancata adeguata considerazione, nel giudizio di reclamo, di due sentenze di primo grado non definitive rese dal giudice del lavoro e dalla commissione tributaria provinciale, che avevano dichiarato prescritti parte dei debiti inclusi nello stato passivo. In cassazione la società ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 15, comma 6, e 18, comma 10, l. fall. per non aver la corte esercitato poteri istruttori officiosi; violazione dell’art. 337 c.p.c. per non aver sospeso il giudizio o comunque per aver disatteso gli esiti delle sentenze non definitive rilevanti ai fini del superamento della soglia di fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il debitore è onerato di provare di essere esente da fallimento e che il giudice ha sì poteri istruttori officiosi, ma discrezionali: il loro mancato esercizio non determina illegittimità della decisione se adeguatamente motivato. Ha inoltre escluso che operi il meccanismo dell’art. 337 c.p.c., poiché nel procedimento prefallimentare non si tratta di far valere l’autorità di una sentenza impugnata, ma di compiere un accertamento incidentale sui presupposti di fallibilità; a tal fine vanno considerati anche i debiti contestati. La Corte ha anche osservato che, comunque, dai calcoli richiamati nella sentenza impugnata sembrava emergere il superamento della soglia di euro 500.000. Non ha liquidato spese per la mancata costituzione degli intimati e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi, ma tale potere è discrezionale e il suo mancato esercizio, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 15 l. fall.

    È richiamato quale base della censura sulla pretesa incompletezza dell’istruttoria prefallimentare; la Corte nega che ciò imponga sempre l’acquisizione della documentazione richiesta dalla parte.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    Il debitore ha l’onere di provare il non superamento congiunto delle soglie di fallibilità; nella verifica dei debiti vanno considerati anche quelli contestati.

  • art. 15, comma 4, l. fall.

    Consente l’acquisizione di informazioni urgenti nel procedimento prefallimentare, nell’ambito dei poteri officiosi del tribunale.

  • art. 33 l. fall.

    La relazione del curatore è utilizzata come elemento istruttorio per la valutazione del passivo e delle soglie di fallibilità.

  • art. 96, comma 3, l. fall.

    Richiamato per i crediti ammessi con riserva nello stato passivo, rilevanti nel calcolo del passivo complessivo.

  • art. 337 c.p.c.

    Non si applica al procedimento prefallimentare per sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato di sentenze non definitive su questioni incidentali; qui occorre un accertamento incidentale autonomo sui presupposti di fallibilità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per evidenziare l’inammissibilità del motivo in quanto contrario a principi già consolidati.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater e comma 1-bis

    È disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1

    È la norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il debitore che invochi la non fallibilità ha l’onere di dimostrare il mancato superamento di tutti i parametri di legge; i debiti contestati non possono essere automaticamente espunti dal calcolo della soglia.
  • I poteri istruttori officiosi del tribunale e della corte nel procedimento prefallimentare hanno natura discrezionale e sussidiaria: servono a colmare lacune istruttorie, ma il loro mancato esercizio non integra di per sé vizio di legittimità se la decisione è congruamente motivata.
  • Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non opera, di regola, il meccanismo di sospensione ex art. 337 c.p.c. per la pendenza di sentenze di primo grado non definitive su questioni incidentali; il giudice deve comunque valutare incidenter tantum i presupposti di fallibilità.
  • Ai fini della verifica della soglia di fallibilità, il giudice può legittimamente fare riferimento allo stato passivo e agli elementi istruttori già acquisiti, anche se alcuni crediti sono oggetto di contestazione o di separati giudizi pendenti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpinguazione delibere condominiali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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