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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16188/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2008. L'ufficio aveva disconosciuto un credito d'imposta indicato in dichiarazione, ritenendolo maturato nel periodo d'imposta precedente, rispetto al quale la società non aveva presentato la dichiarazione. Il giudice di primo grado aveva annullato la cartella; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'ufficio ritenendo che il disconoscimento del credito dovesse essere previamente contestato con avviso di accertamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contro tale decisione. Nel corso del giudizio la società ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata della cartella e poi ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione; l'ufficio ha a sua volta rappresentato che il debito era stato integralmente soddisfatto e che non residuava interesse a proseguire il giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto della definizione agevolata e soprattutto del soddisfacimento integrale del debito riportato nella cartella, era sopravvenuta la carenza di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate e non è stata disposta la condanna al raddoppio del contributo unificato, poiché la rinuncia/carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamati come base della domanda di definizione agevolata della cartella oggetto di lite

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nella vicenda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non opera il raddoppio del contributo unificato quando la causa estintiva (rinuncia/carenza di interesse) è sopravvenuta alla proposizione del ricorso

  • Cass. 7 giugno 2018, n. 14782

    richiamata a sostegno del principio per cui non sussiste il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia sopravvenuta

  • Cass. 12 novembre 2015, n. 23175

    richiamata a sostegno del medesimo principio sul contributo unificato

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la pretesa tributaria viene integralmente soddisfatta o comunque viene meno l'interesse di entrambe le parti alla decisione, il processo si estingue per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta rinuncia agli atti o all'azione, ove accompagnata dall'eliminazione della pretesa sostanziale oggetto di lite, può condurre alla declaratoria di estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se la causa estintiva del giudizio interviene dopo la proposizione del ricorso.
  • In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese restano regolate secondo il criterio della parte che le ha anticipate, salvo diversa statuizione espressa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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