Sentenza del 25/03/2015 n. 5981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR del Lazio n. 02/29/09, che aveva riformato la decisione favorevole della CTP di Roma e negato la definizione agevolata della lite. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2-quinquies, comma 10, del D.L. n. 564/1994, convertito dalla L. n. 656/1994, in relazione all’art. 53, comma 8, della L. n. 413/1991. Sostenevano che il precedente giudizio di Cassazione n. 1535/2002 non impedisse di valutare la circostanza che, quando fu presentata l’istanza di definizione agevolata il 7 dicembre 1994, i contribuenti erano già decaduti dal precedente condono del 1991 per mancato pagamento delle somme richieste con l’avviso di liquidazione notificato il 30 maggio 1994; tale decadenza, secondo loro, rendeva inapplicabile la preclusione prevista dal comma 10.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Nei confronti della contribuente S.C. ha ritenuto operante il giudicato formatosi nel precedente giudizio, in ragione dell’identità delle parti e della sostanziale identità dell’avviso di liquidazione, rilevando che la decadenza dal condono del 1991 era una circostanza già deducibile e avrebbe dovuto essere fatta valere allora: il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Quanto al sig. S.A., il motivo è stato comunque rigettato perché carente di autosufficienza: i ricorrenti non avevano indicato né trascritto la decisione della CTR resa in sede di rinvio dopo la Cassazione n. 1535/2002, che aveva demandato al giudice di rinvio la valutazione dell’eventuale decadenza dal condono del 1991 e dell’eventuale giudicato sulla reiezione del ricorso contro l’accertamento. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
in tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quinquies (convertito, con modificazioni, nella L. n. 656 del 1994), non è applicabile, ai sensi del chiaro disposto del comma 10 della norma citata, nel caso di controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione conseguente alla domanda di definizione della lite presentata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53.
La definizione agevolata del 1994 non si applica alla controversia che riguarda l’avviso di liquidazione conseguente alla domanda di condono presentata in base all’art. 53 della L. n. 413/1991.
Art. 53, comma 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413
La norma è richiamata in relazione al precedente condono e alla liquidazione delle somme dovute; nel caso concreto, la decadenza dal beneficio per mancato pagamento era una circostanza che i contribuenti avrebbero dovuto dedurre nel precedente giudizio, se intendevano farla valere per superare la preclusione relativa alla definizione del 1994.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Individua il motivo di ricorso per cassazione proposto dai contribuenti, relativo alla denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la censura è stata rigettata.
È richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Massime di principio
- Una questione che era già deducibile in un precedente giudizio tra le stesse parti, relativo sostanzialmente al medesimo atto, può essere preclusa dal giudicato anche se non fu effettivamente sollevata: il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
- Se una sentenza di cassazione rinvia al giudice di merito l’esame di questioni fattuali, chi impugna la successiva decisione deve indicare con precisione e, se necessario, trascrivere la pronuncia resa in sede di rinvio; altrimenti il motivo può essere respinto per difetto di autosufficienza.
- La definizione agevolata di una lite fiscale va verificata anche alla luce delle esclusioni previste dalla norma: secondo il principio applicato nel caso, la definizione del 1994 non comprende la controversia sull’avviso di liquidazione derivante da una domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 413/1991.
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