Cassazione Penale, Ordinanza n. 29277/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva correttamente applicato i criteri giurisprudenziali sul riconoscimento della recidiva, fondandosi su indici concreti di maggiore pericolosità e non sul mero dato quantitativo dei precedenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna per tentato furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la valorizzazione della recidiva fosse illegittima o comunque viziata nella motivazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la censura non fosse consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva motivato il riconoscimento della recidiva non sul solo numero o sulla sola gravità dei precedenti, ma su elementi sintomatici di una accresciuta e persistente pericolosità sociale: modalità della condotta, preventiva organizzazione del furto, omogeneità tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali. Le ulteriori deduzioni difensive sono state giudicate generiche e inconferenti, in particolare l'argomento secondo cui l'imputata, scoperta dai vicini, non avrebbe usato violenza nei loro confronti.
Norme richiamate
richiamato indirettamente dal riferimento al tentato furto in abitazione; il testo non riporta l'articolo, ma la fattispecie contestata è quella del furto in abitazione, in forma tentata e aggravata
la recidiva può essere riconosciuta sulla base di elementi concreti indicativi di maggiore o persistente pericolosità sociale, non del solo numero o della gravità dei precedenti
i motivi che si risolvono in una critica generica della motivazione o in censure inconferenti non sono scrutinabili utilmente in sede di legittimità
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi sul solo dato formale del numero o della gravità dei precedenti penali, ma richiede la valorizzazione di elementi concreti che dimostrino una accresciuta o persistente pericolosità sociale dell'imputato.
- Sono criteri rilevanti, ai fini della recidiva, le modalità della condotta, la preventiva organizzazione del fatto e l'omogeneità tra il reato oggetto del processo e i precedenti penali.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a contestazioni generiche della motivazione o a argomentazioni inconferenti rispetto alla ratio della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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