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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18737/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in cassazione del Procuratore generale denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110: si sosteneva che la riduzione per lieve entità riconosciuta dal Tribunale fosse applicabile solo al porto dei 'oggetti atti a offendere' e non alle armi da punta e da taglio, per cui la decisione di concedere la lieve entità al caso del porto di un coltello multiuso sarebbe stata giuridicamente errata. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, confermando la sentenza del Tribunale di Pesaro del 7/6/2021. Il Tribunale aveva condannato Marian Stanescu all'ammenda di euro 1.500 per il reato previsto dall'art. 4 L. 110/1975 per aver portato, senza giustificazione, un coltello multiuso (lungo 15,5 cm di cui 6,5 cm di lama) nei giardini della stazione di Pesaro, luogo ritenuto frequentato da persone dedite ad atti di violenza. La Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, anche alle armi improprie come il coltello multiuso (quindi la qualificazione come fatto di lieve entità è stata confermata). Non sono state liquidate le spese del giudizio di cassazione a carico della parte pubblica, in ragione della natura pubblica del ricorso (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    La Corte interpreta il comma terzo come applicabile anche alle armi improprie elencate nel comma secondo (quali i coltelli multiuso), non solo ai più ristretti 'oggetti atti a offendere'; pertanto la circostanza di lieve entità può essere riconosciuta anche per il porto ingiustificato di tali armi improprie.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma di legittimazione del motivo di cassazione invocato dal Procuratore generale (erronea applicazione della legge). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che, per la natura pubblica della parte ricorrente, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso della pubblica accusa non seguano le spese processuali a carico dello Stato; la Corte ha confermato l'esclusione delle spese.

  • giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 47145 del 11/10/2019, Chaabani e altre pronunce citate)

    La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui la lieve entità prevista dall'art. 4, comma terzo, si estende a tutte le armi improprie indicate nel comma secondo; le pronunce richiamate supportano l'interpretazione estensiva applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La riduzione per lieve entità prevista dall'art. 4, comma terzo, L. 110/1975 può essere applicata anche alle armi improprie (es. coltelli multiuso) e non esclusivamente ai cosiddetti 'oggetti atti a offendere' in senso ristretto.
  • Il porto ingiustificato di un coltello in luogo pubblico può integrare il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, soprattutto se il luogo è ritenuto frequentato da soggetti dediti ad atti di violenza; l'assenza di giustificazione è elemento decisivo per la condanna.
  • Anche quando la fattispecie è qualificata come di lieve entità e si applica una sanzione attenuata (es. ammenda), permane la possibilità di accertamento penale se mancano giustificazioni sul porto dell'arma impropria.
  • Il Procuratore generale può impugnare la decisione per cassazione su questioni di diritto (art. 606 c.p.p.), ma la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso manifestamente infondato sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  • In caso di ricorso proposto dalla pubblica accusa, l'inammissibilità per manifesta infondatezza non comporta l'imposizione delle spese processuali a carico dello Stato (art. 616 c.p.p.).

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