Cassazione Penale, Sentenza n. 30568/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 04/11/2021 che aveva rigettato l'appello contro il diniego di revoca del sequestro preventivo disposto in vista della confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Il ricorrente deduceva: (1) violazioni procedurali per il rigetto come tardive delle memorie difensive depositate in udienza camerale, contestando l'applicazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 127, comma 2, c.p.p. e prospettando anche questione di costituzionalità degli artt. 322-bis e 127, comma 2; (2) carenza o insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ricostruzione della correlazione temporale tra accumulazione dei proventi e partecipazione al sodalizio (proporzionalità della misura), al mancato esame completo delle poste attive emerse dalla consulenza di parte e al presunto mancato esame della documentazione agronomica relativa all'autofinanziamento tramite coltivazioni sui terreni sequestrati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile. Sul primo motivo: inammissibilità per aspecificità della censura relativa alle memorie difensive (mancata indicazione degli argomenti decisivi non valutati) e conferma che, nel rito dell'appello cautelare, trova applicazione la regola speciale dell'art. 127, comma 2, c.p.p. (termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza), il cui inosservanza comporta inammissibilità. La questione di costituzionalità proposta è stata ritenuta irrilevante. Sul secondo motivo: inammissibilità per manifesta infondatezza e per aspecificità; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero state già affrontate dall'ordinanza genetica e che il ricorrente non avesse indicato profili realmente nuovi rilevanti per scardinare le conclusioni precedenti; le censure relative al merito della valutazione delle poste attive e delle coltivazioni sono state considerate di puro merito e non idonee a fondare il gravame in cassazione. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 127, comma 2, cod. proc. pen.
Norma speciale che regola il deposito delle memorie difensive nel procedimento di appello cautelare; la Corte conferma che il termine di cinque giorni prima dell'udienza è dilatorio e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità delle memorie, per assicurare l'effettività del contraddittorio scritto.
art. 121, comma 1, cod. proc. pen.
Regola generale sul deposito di atti processuali; la Corte afferma che non si applica in luogo della disciplina speciale di cui all'art. 127, comma 2, nel procedimento cautelare d'appello.
Norma sul sequestro e confisca per i reati di tipo mafioso; la vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto in vista della confisca ex art. 240-bis, con questioni sulla proporzionalità e sulla ricostruzione dell'accumulo dei profitti.
Richiamata nella prospettazione di illegittimità costituzionale insieme ad art. 127; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante alla luce dell'inammissibilità e della disciplina speciale applicabile.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei provvedimenti cautelari; il ricorrente l'ha invocata per contestare la presunta insufficienza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Motivazione riferita alla valutazione dell'eventuale sindacato di merito in cassazione; la Corte osserva che le doglianze relative alla valutazione delle poste attive sono questioni di merito e, se anche esaminate, non supererebbero i limiti del sindacato di legittimità.
Richiama la disciplina speciale applicabile nel procedimento d'appello cautelare, confermando l'applicazione dell'art. 127, comma 2.
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: condanna alle spese processuali e pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Articoli della Costituzione (art. 3, art. 24, secondo comma, art. 76 e art. 111 Cost.)
Sono stati richiamati dal ricorrente nella prospettazione di incostituzionalità degli artt. procedurali; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante e non affrontata a causa dell'inammissibilità del motivo principale.
Massime di principio
- Nel procedimento d'appello cautelare il deposito delle memorie difensive è regolato dall'art. 127, comma 2, c.p.p.; il termine di cinque giorni prima dell'udienza deve essere rispettato a pena di inammissibilità.
- Se si contesta l'omesso esame di memorie difensive, il ricorrente deve indicare con precisione quali argomenti decisivi non sono stati valutati e in che modo ciò ha inciso sulla tenuta logico-giuridica della motivazione; la genericità della censura comporta l'inammissibilità.
- Questioni già decise da un provvedimento cautelare precedente (ordinanza genetica) rientrano nella preclusione endoprocessuale e non possono essere riproposte se non mediante l'apporto di elementi effettivamente nuovi e specificamente indicati.
- Le doglianze sulla valutazione contabile (poste attive e passive) e sulle prove tecniche (es. perizia agronomica) sono, di norma, questioni di merito; in cassazione sono ammesse solo se centrate su specifici vizi di diritto o su macroscopici errori logico-giuridici della motivazione.
- Le prospettazioni di incostituzionalità di norme procedurali possono risultare irrilevanti se il motivo principale del ricorso è inammissibile per ragioni processuali; è quindi strategico affrontare prima la adeguatezza dei presupposti di ammissibilità.
- Nel caso di revoca di misure cautelari connesse a confische ex art. 240-bis, è essenziale dimostrare, con chiarezza e precisione, profili nuovi (temporalità dell'accumulazione, ricostruzione puntuale di entrate/uscite, documentazione probatoria) per superare la preclusione derivante da precedenti pronunce.
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