Cassazione Civile, Ordinanza n. 14022/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale con irrogazione di sanzioni, emesso per recuperare maggiori diritti doganali e interessi su importazioni di calzature per bambini nel periodo febbraio 2010-ottobre 2011. L'Ufficio aveva escluso dal valore doganale i diritti di licenza corrisposti per l'utilizzo del marchio apposto sulle calzature, ritenendo che dovessero essere aggiunti al valore in dogana. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto solo in parte; in appello, la CTR aveva invece riformato la decisione, escludendo la daziabilità delle royalties perché: il pagamento non costituiva condizione di vendita; la società poteva acquistare da diversi fornitori non legati al titolare dei diritti; mancava un potere dei venditori o soggetti collegati di pretendere il pagamento delle royalties e mancava un legame, anche di controllo, tra titolare della licenza e venditori-fornitori. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo in via principale la nullità della sentenza per motivazione apparente/ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe escluso i presupposti normativi per l'inclusione delle royalties senza indicare gli elementi probatori e con argomentazioni apodittiche e astratte. Gli ulteriori motivi, rimasti assorbiti, riguardavano la violazione delle norme doganali sul valore in dogana, l'omesso esame di clausole contrattuali rilevanti e la disciplina unionale di attuazione.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente e priva dell'indicazione del percorso logico-giuridico e del quadro probatorio a sostegno della conclusione sull'insussistenza dei presupposti per l'inclusione delle royalties nel valore doganale. Restano assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente; la sua mancanza o inidoneità integra nullità denunciabile in cassazione.
Nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della statuizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, compreso il difetto di motivazione nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo la verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; il vizio sussiste se è mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992
Nel determinare il valore in dogana si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare i diritti di licenza quando ricorrono i presupposti normativi.
art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana è, in linea generale, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
Le royalties si aggiungono al prezzo solo se si riferiscono alle merci valutate e costituiscono condizione di vendita; la Corte richiama il requisito cumulativo.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica, i diritti di licenza incidono sul valore doganale solo se le merci sono rivendute tal quali o con lavorazioni secondarie, sono commercializzate con il marchio e l'acquirente non è libero di procurarsi i beni da altri fornitori non legati al venditore.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
Quando il corrispettivo è pagato a un terzo, la condizione di vendita si presume soddisfatta solo se il venditore o una persona a lui legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento.
art. 143, § 1, lett. e, DAC
Il controllo rilevante ai fini del collegamento tra soggetti è inteso in senso ampio, comprendendo anche il potere di fatto di costrizione o di orientamento.
Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (TAXUD/800/2002)
È richiamato come strumento interpretativo non vincolante ma utile per l'applicazione uniforme delle norme sul valore in dogana.
art. 136 Regolamento UE 2447/2015
È richiamato nei motivi assorbiti, ma la Corte non ne esamina il contenuto nel merito.
Massime di principio
- In tema di valore in dogana, i diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo solo se ricorrono cumulativamente i presupposti previsti dalla disciplina unionale: riferibilità alle merci valutate e loro pagamento come condizione della vendita, con le specificazioni previste per i marchi di fabbrica e per i pagamenti a terzi.
- La nozione di "condizione di vendita" deve essere accertata in concreto, sulla base dello schema contrattuale e del quadro probatorio, verificando anche l'esistenza di un collegamento o controllo, diretto o indiretto, tra venditore, licenziante e acquirente.
- Il controllo rilevante ai fini della daziabilità delle royalties può essere anche di fatto e va inteso in senso ampio, quale potere di costrizione o di orientamento idoneo a subordinare l'importazione al pagamento del diritto di licenza.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando si limita ad affermazioni generiche o tautologiche e non espone le ragioni della decisione né gli elementi di prova considerati; in tal caso la sentenza è nulla per violazione dell'obbligo di motivazione.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma del 2012, non è sindacabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il superamento del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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