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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33294/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare ha lamentato la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta responsabilità, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 c.p.p. e 111, comma 6, Cost. La censura, secondo la Corte, si risolveva però nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare dell'identificazione dell'autore del reato fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e sul riscontro della teste indicata in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era non specifico perché sostanzialmente riproduttivo di quello già dedotto in appello e già puntualmente confutato, e che la doglianza tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale reato base contestato e ritenuto integrato nei gradi di merito.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del furto contestata in origine; la Corte di merito l'ha esclusa, mantenendo la responsabilità per il reato base.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Riguarda il vizio di motivazione dedotto in cassazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente reiterativa e diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro della motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato dalla Corte di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma sulla motivazione della sentenza, evocata nel ricorso a sostegno del vizio motivazionale.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse vizi pertinenti alla sua disciplina.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica, poiché tale motivo non svolge una critica argomentata della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle dichiarazioni e dei riscontri raccolti nei gradi di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto in modo coerente degli elementi su cui fonda l'affermazione di responsabilità, inclusi il riconoscimento dell'autore del fatto da parte della persona offesa e i riscontri testimoniali esterni.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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