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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14974/2020 del 14/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo determinato e part-time verticale di venti ore settimanali, dal 7 maggio al 30 settembre 2012, poi prorogato fino al 31 marzo 2013. L’assunzione era giustificata con l’avvio di una nuova attività produttiva presso un ipermercato, sulla base del D.Lgs. n. 368 del 2001 e della contrattazione collettiva, compreso un accordo aziendale del 9 novembre 2010. Il Tribunale di Padova aveva dichiarato nullo il termine, accertato un rapporto a tempo indeterminato e condannato la cooperativa al pagamento di dodici mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 30 dicembre 2016, aveva confermato la nullità del termine, riducendo però a sei mensilità l’indennità. La cooperativa ha proposto quattro motivi: con il primo ha contestato l’interpretazione e l’applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 10, comma 7, e degli artt. 84 e 86 del CCNL, sostenendo che la contrattazione aziendale potesse validamente estendere il periodo utile per assumere a termine in occasione dell’avvio di una nuova attività; con il secondo ha denunciato l’omesso esame del fatto che la disciplina di secondo livello affidava agli accordi aziendali la definizione del periodo di avvio e che il contratto individuale vi rinviava; con il terzo ha lamentato l’omesso esame della persistenza, alla stipula e alla proroga del contratto, delle esigenze poste a fondamento dell’accordo aziendale; con il quarto ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica circa la durata dell’autorizzazione ad assumere a termine, che la società sosteneva estesa fino al 31 dicembre 2014.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la Corte d’appello non aveva applicato l’art. 10, comma 7, a una fattispecie estranea, ma aveva distinto tale disciplina dalla giustificazione dell’assunzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, e aveva accertato in fatto che non risultava provata la persistente sussistenza della fase di avvio al momento dell’assunzione. Le contestazioni sull’interpretazione della contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello non consentivano un’interpretazione diretta della Corte di cassazione e non indicavano specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per la preclusione della doppia conforme: la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni né dimostrato che fossero differenti, come richiesto per proporre la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è inammissibile perché la denuncia di nullità per motivazione illogica non evidenziava una motivazione mancante o talmente contraddittoria da impedire di riconoscere la giustificazione della decisione, ma sollecitava una diversa verifica del percorso logico del giudice di merito. La cooperativa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001

    Il giudice di appello ha espressamente escluso che “la ragione giustificatrice dell’assunzione a termine possa essere individuata nell’art. 10, comma 7” ed ha verificato se al momento della stipula del contratto l’apertura della nuova unità potesse ancora giustificare, anche sulla base della contrattazione aziendale allegata, l’assunzione a termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comma 1.

    La giustificazione dell’assunzione a termine per l’avvio di una nuova attività va verificata, in concreto e con riferimento al momento della stipula, ai sensi dell’art. 1, comma 1; la disciplina dell’art. 10, comma 7, non costituisce di per sé la ragione giustificatrice.

  • art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001

    Seppure sinteticamente la Corte ha data puntualmente atto dei diversi ambiti di applicazione delle disposizioni invocate ed ha ben chiarito le ragioni per le quali ha escluso la persistenza del regime derogatorio disciplinato dalla normativa collettiva verificando, con apprezzamento di fatto a lei riservato, che non vi era prova che l’esigenza addotta fosse ancora sussistente.

    La disciplina derogatoria collegata alla contrattazione collettiva va tenuta distinta dalla verifica della concreta giustificazione dell’assunzione; l’accertamento della persistenza dell’esigenza addotta è valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

  • artt. 84 e 86 del CCNL per i dipendenti delle imprese cooperative di consumo

    La Corte territoriale, nel dare atto che il giudice di primo grado aveva dichiarato che il contratto a termine non poteva essere ritenuto generico, a tal fine richiamando il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, ha poi verificato che la sentenza di primo grado aveva d’altro canto accertato che in concreto non era più ravvisabile la fase di avvio della nuova attività produttiva che in termini generali ne avrebbe potuto giustificare l’apposizione.

    Le disposizioni collettive invocate rilevano per la delimitazione temporale della possibilità di ricorrere al termine, ma non sostituiscono l’accertamento in concreto della perdurante fase di avvio della nuova attività. L’interpretazione di norme collettive di livello aziendale o inferiore è demandata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo indicando specificamente i canoni legali di interpretazione contrattuale asseritamente violati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ricordato, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non espone le ragioni fattuali di entrambe le decisioni e non dimostra che esse differiscono.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Va qui ribadito che nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 – che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello che, come nel caso in esame, siano stati introdotti con ricorso depositato dal giorno 11 settembre 2012 – non è ammissibile la censura riconducibile al vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del D.L. n. 83 cit., applicabile alle sentenze pubblicate come la presente dal giorno 11 settembre 2012.

    Per i giudizi soggetti alla disciplina indicata, la doppia conforme preclude la censura motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura, il cui contenuto peraltro non è agevolmente comprensibile si risolve però nella richiesta di una verifica del percorso logico seguito dal giudice di appello che tuttavia è censurabile, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., solo nel caso, nella specie insussistente, in cui la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre soltanto se la motivazione manca del tutto oppure è così contraddittoria da non consentire di riconoscerla come giustificazione della decisione; non basta contestare il percorso logico seguito dal giudice di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La giustificazione del contratto a termine per l’avvio di una nuova attività deve essere verificata in concreto con riferimento al momento della stipula; la previsione collettiva che consente il ricorso a tale causale non dispensa dalla prova che la fase di avvio e la relativa esigenza siano ancora sussistenti.
  • La distinzione tra la disciplina derogatoria fissata dalla contrattazione collettiva e la giustificazione concreta del termine deve essere rispettata: la prima può delimitare l’ambito temporale di ricorso alla causale, ma non prova da sola la persistenza dell’esigenza nel singolo rapporto.
  • L’interpretazione della contrattazione collettiva aziendale o di livello inferiore spetta al giudice di merito; in cassazione la relativa censura deve indicare specificamente i canoni legali di ermeneutica contrattuale che si assumono violati.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni fattuali di entrambe le decisioni e non dimostra che esse sono diverse.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione sia del tutto assente oppure presenti contraddizioni insanabili che impediscano di riconoscerla come giustificazione del decisum; non consente una nuova verifica generale della logica della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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