Cassazione Civile, Sentenza n. 15112/2020 del 15/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto alla datrice di lavoro il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali conseguenti a una caduta verificatasi mentre movimentava pannelli di legno, lunghi circa due metri, larghi cinquanta centimetri e del peso indicato dal CTU in circa 25 chilogrammi ciascuno, utilizzando una scala a pioli. Aveva dedotto che l’attività si svolgeva in quota e senza cinture o altri sistemi di protezione. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 486/2015, depositata il 16 aprile 2015, aveva accolto l’appello della società e respinto la domanda. Pur richiamando la consulenza medica, secondo cui le lesioni erano compatibili con una caduta da circa due o tre metri, la Corte territoriale aveva ritenuto provata una posizione di lavoro a soli 70/80 centimetri da terra e non dimostrata l’altezza superiore a due metri che avrebbe imposto, secondo la normativa speciale invocata, l’uso di cinture di sicurezza. Il lavoratore ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2087 c.c., sostenendo che la responsabilità datoriale può derivare dalla mancata adozione delle cautele necessarie anche indipendentemente dalla violazione di una specifica disposizione; 2) violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956; 3) violazione dell’art. 10 del medesimo decreto, in relazione all’obbligo di usare cinture o altri presidi per attività oltre i due metri; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi all’altezza e alla dinamica dell’infortunio; 5) in via subordinata, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa motivazione sulle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro, senza deciderli nel merito. Ha cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto insufficiente escludere la responsabilità in base alla mancata prova che il lavoratore operasse a più di due metri: la movimentazione di pannelli pesanti mediante una scala, impiegata per una funzione diversa dal normale accesso in altezza, integrava un’allegazione di nocività dell’ambiente lavorativo che richiedeva l’esame delle cautele concretamente necessarie. La Corte territoriale non aveva valutato se l’uso della scala in quelle modalità fosse pericoloso e se la datrice avesse predisposto o dovesse predisporre misure di protezione adeguate, anche vietando tale impiego in assenza di sistemi idonei. La responsabilità ex art. 2087 c.c. non è oggettiva, ma non è neppure limitata alla violazione di prescrizioni specifiche o di regole tecniche già codificate: accertati danno, nocività e nesso causale, spetta al datore dimostrare di avere adottato le cautele necessarie.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
Secondo quanto previsto dall’art. 2087 c.c., il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori.
La norma impone al datore di lavoro un obbligo di protezione che comprende le misure richieste dalla legge, dalla prudenza e dalle concrete circostanze lavorative, considerate la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica; opera inoltre come norma di chiusura del sistema di prevenzione.
art. 2087 c.c.
D’altro canto, ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l’uno e l’altro, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
Il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso tra essi; una volta fornita tale prova, il datore deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.
art. 2087 c.c.
Va infatti ribadito il principio secondo cui, pur non configurando la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essa, tuttavia, non può essere limitata alle ipotesi di violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, atteso che deve essere sanzionata la stessa omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore (sul punto, ex multis, Cass. n. 24742 del 2018).
La responsabilità non discende automaticamente dal verificarsi dell’infortunio, ma l’obbligo datoriale può estendersi a cautele ulteriori rispetto a regole tecniche già codificate, quando necessarie in concreto a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore.
D.P.R. n. 164/1956, art. 16
Invero, prescindendo dall’altezza della posizione ih cui stava lavorando il C. e, quindi, dalla sussistenza dell’obbligo di dotare il dipendente di cinture od altri dispositivi di protezione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e 16, va ancora sottolineato che al lavoratore è sufficiente allegare, oltre al verificarsi dell’evento dannoso nell’esercizio dell’attività lavorativa, la nocività dell’ambiente ed il nesso di causalità fra tale nocività e il danno.
La Corte prescinde dall’accertamento dei presupposti specifici di applicazione della disposizione sulle protezioni in quota: l’eventuale obbligo derivante dalla normativa speciale non esaurisce l’obbligo generale di sicurezza dell’art. 2087 c.c.
D.P.R. n. 164/1956, art. 10
Invero, prescindendo dall’altezza della posizione ih cui stava lavorando il C. e, quindi, dalla sussistenza dell’obbligo di dotare il dipendente di cinture od altri dispositivi di protezione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e 16, va ancora sottolineato che al lavoratore è sufficiente allegare, oltre al verificarsi dell’evento dannoso nell’esercizio dell’attività lavorativa, la nocività dell’ambiente ed il nesso di causalità fra tale nocività e il danno.
La Corte non fonda la cassazione sull’accertamento dell’obbligo specifico di utilizzare cinture oltre una determinata altezza; chiarisce che l’eventuale mancata prova di tale presupposto non esclude la distinta valutazione delle cautele dovute ai sensi dell’art. 2087 c.c.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non è presente nel testo un passaggio in cui la Corte applichi o interpreti queste disposizioni.
Le disposizioni sono invocate con il quinto motivo, che la Corte dichiara assorbito; non ne offre quindi un’interpretazione.
Massime di principio
- La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. non è oggettiva: il lavoratore deve provare il danno alla salute, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso causale tra i due; solo dopo tale prova incombe sul datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.
- L’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. non si esaurisce nell’osservanza delle prescrizioni legislative o delle regole tecniche già conosciute e codificate; comprende le misure ulteriori concretamente necessarie, valutate in relazione alla specifica attività e ai rischi del luogo di lavoro.
- Quando il lavoratore utilizza una scala per movimentare carichi, cioè per un’attività diversa dal normale impiego della scala, tale modalità può integrare nocività dell’ambiente di lavoro e richiede una valutazione delle misure di protezione adeguate; il datore deve anche vigilare sull’uso effettivo delle misure e, se necessario, inibire l’attività pericolosa in assenza di protezioni idonee.
- L’eventuale mancata prova del superamento della soglia di altezza prevista dalla normativa antinfortunistica per specifici dispositivi non esclude l’esame della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. per l’omessa adozione di altre cautele richieste dalle concrete modalità di lavoro.
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