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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15113/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente)

La controversia

Il docente aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’immissione nei ruoli della docenza scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 2007/2008. La legge aveva consentito agli insegnanti ammessi ai corsi abilitanti speciali previsti dal D.L. n. 97 del 2004 di inserirsi con riserva nelle graduatorie, stabilendo che questa si sciogliesse al conseguimento dell’abilitazione. Il Ministero aveva invece differito la spendibilità del titolo e stabilito che se ne tenesse conto solo per le assunzioni relative all’anno scolastico 2008/2009. Il Tribunale di Udine aveva accolto parzialmente la domanda e disposto l’immissione in ruolo con decorrenza dal 2007/2008; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 3 marzo 2014, aveva respinto l’appello del Ministero. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c. e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c). Ha sostenuto, da un lato, che le pronunce del giudice amministrativo, passate in giudicato, impedissero di riconoscere il diritto del docente e di disapplicare gli atti ministeriali; dall’altro, ha contestato l’interpretazione della disposizione che collegava lo scioglimento della riserva al conseguimento dell’abilitazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa al giudicato esterno, poiché il Ministero non aveva rispettato gli oneri di specificazione e allegazione: non aveva riprodotto integralmente la sentenza invocata né fornito le indicazioni necessarie per reperirla. Ha respinto nel merito la restante censura, confermando che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c), collega automaticamente lo scioglimento della riserva al conseguimento dell’abilitazione e non attribuisce all’Amministrazione il potere di fissare una data comune, differita, per tutti i corsisti. Il ricorso è stato quindi rigettato. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 1.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’esonero delle Amministrazioni statali tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il motivo è inammissibile, nella parte in cui eccepisce la formazione del giudicato esterno, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

    L’eccezione di giudicato esterno è scrutinabile in cassazione solo se il ricorso rispetta gli oneri di specificazione e allegazione richiesti; la mera invocazione del giudicato non basta.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Questa Corte ha da tempo affermato che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con quello della necessaria completezza del ricorso per cui “la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.”

    Chi deduce il giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza; il richiamo a soli estratti della motivazione determina l’inammissibilità della censura.

  • art. 369 c.p.c., n. 4

    E’ altresì necessario che il ricorrente, ove non depositi l’atto unitamente al ricorso, fornisca indicazione per il pronto reperimento dello stesso e, quindi, precisi da chi, in che momento e con quali modalità il documento è stato prodotto.

    Se la sentenza invocata a fondamento del giudicato non è depositata con il ricorso, la parte deve indicare puntualmente dove e come reperirla, specificando chi l’ha prodotta, quando e con quali modalità.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c)

    la previsione di cui all’art. 1, comma 605 cit., esclude la discrezionalità dell’Amministrazione di fissare una data unica per tutti i corsisti, a prescindere cioè da quella in cui ciascuno di essi ha conseguito l’abilitazione, trattandosi di provvedimento che incide sul diritto, maturato dal docente e riconosciutogli per legge, di ottenere l’inserimento nelle graduatorie senza riserva e l’assegnazione del posto con priorità, al conseguimento dell’abilitazione, senza dover attendere la conclusione di tutti i corsi.

    Il conseguimento dell’abilitazione determina lo scioglimento della riserva e fa sorgere il diritto all’inserimento senza riserva e all’assegnazione prioritaria del posto; l’Amministrazione non può differire tali effetti fino alla conclusione di tutti i corsi o fissare una data unica.

  • D.L. n. 97 del 2004

    la previsione di cui all’art. 1, comma 605 cit., esclude la discrezionalità dell’Amministrazione di fissare una data unica per tutti i corsisti, a prescindere cioè da quella in cui ciascuno di essi ha conseguito l’abilitazione, trattandosi di provvedimento che incide sul diritto, maturato dal docente e riconosciutogli per legge, di ottenere l’inserimento nelle graduatorie senza riserva e l’assegnazione del posto con priorità, al conseguimento dell’abilitazione, senza dover attendere la conclusione di tutti i corsi.

    La pronuncia richiama i corsi abilitanti previsti dal decreto, ma il principio decisorio riguarda gli effetti che la L. n. 296 del 2006 collega al conseguimento del titolo da parte dei corsisti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non è applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo.

    Il contributo aggiuntivo previsto dalla disposizione non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento attraverso il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando la legge dispone che la riserva di inserimento in graduatoria si sciolga al conseguimento dell’abilitazione, tale conseguimento produce automaticamente l’inserimento senza riserva e il diritto all’assegnazione prioritaria del posto; l’Amministrazione non può differire gli effetti fissando una data unica per tutti i corsisti o attendendo la conclusione di tutti i corsi.
  • Il docente che rivendica l’assegnazione di un posto disponibile in graduatoria, deducendo la non conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria, fa valere una posizione di diritto soggettivo.
  • Chi deduce in cassazione l’esistenza di un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza invocata; se non la deposita, deve indicare in modo specifico da chi, quando e con quali modalità il documento è stato prodotto, così da consentirne il pronto reperimento. La mancanza di tali indicazioni rende la censura inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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