Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14969/2020 del 14/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento per recuperi contributivi relativi a rapporti di lavoro svolti, prevalentemente negli anni 2007-2008, da collaboratori formalmente inquadrati con contratti a progetto o come prestatori occasionali. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 6 giugno 2012, aveva accolto l’opposizione limitatamente alle posizioni di due lavoratrici e l’aveva rigettata per il resto: aveva ritenuto inidonei, per genericità, i progetti dei contratti relativi ad alcuni lavoratori e non occasionali le altre prestazioni protrattesi per oltre trenta giorni nell’anno solare. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 15 ottobre 2013, ha rigettato l’appello della società. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che le contestazioni formali della cartella, in particolare la carenza di motivazione, non fossero tardive; (2) omessa pronuncia e motivazione sulla dedotta insufficienza della motivazione della cartella e sulla conseguente lesione del diritto di difesa; (3) violazione di legge per non avere il giudice annullato integralmente la cartella, pur essendo risultato solo parzialmente sussistente il credito, e sostituito il titolo con una propria pronuncia; (4) violazione della disciplina del lavoro a progetto, assumendo che il progetto di campagna promozionale fosse sufficientemente individuato e che i contratti fossero validi; (5) vizio di motivazione sulla qualificazione subordinata delle prestazioni e sulla riferibilità dei rapporti alla società, nonché sulla ricostruzione di giorni, mansioni e orari risultante dall’accertamento; (6) ulteriore vizio di motivazione circa il ruolo di un consulente-venditore e la sua asserita rilevanza nell’escludere che la società fosse datrice di lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio processuale era stato dedotto sotto il n. 3, anziché sotto il n. 4, dell’art. 360 c.p.c., senza un’univoca denuncia di nullità. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché non confutava specificamente la ratio della sentenza d’appello e prospettava un vizio motivazionale non riconducibile, nei termini formulati, ai limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; inoltre, la carenza di motivazione della cartella è vizio di un atto extraprocessuale e non fonda, di per sé, la nullità della sentenza. Il terzo motivo è stato giudicato generico e infondato: l’accertamento della parziale insussistenza del credito non comporta automaticamente l’inefficacia totale della cartella, che va dichiarata inefficace limitatamente alle somme non dovute, salvo che l’ente non provi il credito anche nel quantum. Il quarto motivo è stato ritenuto inconferente nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione dei fatti e comunque infondato: la descrizione del progetto come campagna promozionale finalizzata all’espansione territoriale del mercato, senza un risultato specifico e senza target o ambiti territoriali o numerici predeterminati, non soddisfaceva i requisiti di specificità e autonomia del progetto. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché, in presenza di una doppia conforme, non era stato individuato un fatto storico decisivo omesso né una divergenza nelle valutazioni di fatto dei giudici di merito; le censure si risolvevano inoltre in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte ha confermato che l’assenza di un progetto specifico, anche per carenza delle caratteristiche essenziali, comporta l’applicazione del regime dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, con automatica conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Il vizio motivazionale previsto dal n. 5 è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più censurabile, salvo che la motivazione scenda sotto il minimo costituzionale, nel qual caso la censura va proposta come nullità processuale ai sensi del n. 4.

  • art. 617 c.p.c.

    In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente all’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2.

    Le contestazioni relative a vizi formali della cartella costituiscono opposizione agli atti esecutivi e sono soggette al termine previsto dall’art. 617 c.p.c., distinto dal termine per contestare nel merito la pretesa contributiva.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    Ne consegue che, qualora l’opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all’art. 617 c.p.c. -come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”-, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.

    Il termine di quaranta giorni per l’opposizione sul merito non rende tempestive le eccezioni formali proposte oltre il distinto termine di venti giorni applicabile all’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione -per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile- e in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La motivazione è censurabile ai sensi del n. 4 soltanto quando sia mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; il ricorrente deve formulare la censura in termini di nullità processuale.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Di conseguenza, veniva affermato il principio di diritto, secondo cui l’art. 69, comma 1, del cit. decreto n. 276 si interpreta nel senso che, allorquando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni della autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.

    Nel testo applicabile ratione temporis, l’assenza di uno specifico progetto comporta automaticamente la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione, senza necessità di verificare se l’attività sia stata in concreto autonoma o subordinata.

  • artt. 61 e 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    V. ancora Cass. lav. n. 8142 del 29/03/2017, secondo cui in tema di rapporti D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 61 e ss., l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia.

    Il progetto è elemento costitutivo della collaborazione a progetto e la sua assenza ricorre non solo quando non sia stato pattuito, ma anche quando quello indicato sia privo di specificità e autonomia.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    In senso conforme, id. n. 12820 del 21/06/2016, secondo cui il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.

    La disposizione distingue l’assenza del progetto, che determina conversione ope legis, dall’ipotesi di progetto esistente ma rapporto concretamente svolto in forma subordinata, che richiede un accertamento giudiziale del comportamento successivo delle parti.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, – caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione.

    La collaborazione a progetto deve essere collegata a uno o più progetti specifici, determinati in funzione del conseguimento di un risultato finale e gestiti dal collaboratore senza subordinazione; una descrizione generica della tipologia di attività, priva di risultato e di parametri specifici, non soddisfa tali requisiti.

  • art. 2094 c.c.

    del tutto coerenti e corretti appaiono i motivi svolti dalla Corte anconetana circa la rilevata genericità dei progetti in questione, per giunta a fronte di elementi significativi ai sensi dell’art. 2094 c.c., con conseguenti effetti ope legis in termini di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

    La Corte richiama la presenza di elementi significativi di subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c.; nel caso concreto, tuttavia, la conseguenza della conversione discendeva già dall’inidoneità del progetto ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    visto che la sentenza di primo grado risulta confermata con il rigetto dell’appello proposto il tre ottobre 2012, senza che inoltre che la ricorrente abbia, specificamente e ritualmente, individuato diversità di valutazioni in punto di fatto tra le due sentenze di merito.

    In presenza di una doppia conforme, la censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusa quando il ricorrente non individui specificamente e ritualmente una diversità nelle valutazioni di fatto tra le decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    In conseguenza dell’esito negativo dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime del lavoro a progetto applicabile ratione temporis, il progetto è un elemento costitutivo della collaborazione coordinata e continuativa. La sua assenza sussiste sia quando non risulti pattuito alcun progetto, sia quando il progetto indicato manchi dei requisiti essenziali di specificità e autonomia.
  • Quando la collaborazione coordinata e continuativa sia instaurata senza uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, opera la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza che occorra accertare in concreto la natura autonoma o subordinata dell’attività.
  • Una descrizione generica del tipo di attività richiesta non individua un progetto specifico se non determina adeguatamente finalità e risultato della collaborazione. La mancata predeterminazione del risultato, dei target o degli ambiti territoriali o numerici può rivelare l’inidoneità del progetto.
  • L’art. 69 distingue l’assenza del progetto, cui consegue la conversione ope legis, dall’ipotesi in cui un progetto specifico sia presente ma il rapporto venga concretamente eseguito come subordinato, da accertare considerando il comportamento delle parti successivo alla stipulazione.
  • Le contestazioni dei vizi formali della cartella di pagamento per contributi previdenziali sono opposizioni agli atti esecutivi e soggiacciono al termine dell’art. 617 c.p.c.; il termine previsto per l’opposizione sul merito della pretesa contributiva non sana la tardività delle eccezioni formali.
  • L’accertamento della parziale insussistenza del credito contributivo non determina, per ciò solo, l’inefficacia integrale della cartella: il giudice dichiara l’inefficacia limitatamente alle somme non dovute, salvo che l’ente creditore non provi il credito anche nel quantum.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il ricorso deve indicare un fatto storico decisivo il cui esame sia stato omesso. La nullità per vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, e va denunciata ai sensi del n. 4.
  • In presenza di una doppia conforme, la censura motivazionale fondata sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è ammissibile se il ricorrente non individua specificamente una diversità nelle valutazioni di fatto dei giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.