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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14975/2020 del 14/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un medico aveva prestato attività presso una casa di cura, occupandosi di diagnostica, ambulatorio e chirurgia. Il rapporto, inizialmente qualificato dalle parti come collaborazione autonoma, era stato successivamente formalizzato come subordinato dal 1° febbraio 2004. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto sin dall’origine, le differenze retributive e il TFR. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3185/2016 depositata il 21 ottobre 2016, aveva respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sulla sopravvenuta dichiarazione di insolvenza e aveva riconosciuto la subordinazione sin dall’inizio, confermando le differenze retributive limitatamente al quinquennio anteriore alla lettera del 2007 interruttiva della prescrizione e condannando la società a pagare ulteriori Euro 18.912,30 a titolo di TFR, oltre interessi dalla cessazione del rapporto. La società ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) violazione della disciplina concorsuale e dell’amministrazione straordinaria, sostenendo che le domande di condanna al pagamento di crediti pecuniari dovessero essere fatte valere nella procedura concorsuale e che il giudice del lavoro fosse funzionalmente incompetente o la domanda improcedibile; (2) violazione dell’art. 2094 c.c., contestando la qualificazione subordinata del rapporto e l’utilizzo degli indici sussidiari, nonché richiamando la qualificazione autonoma originaria e prove testimoniali; (3) violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., contestando che l’esercizio del potere disciplinare integrasse giusta causa delle dimissioni; (4) violazione degli artt. 2935, 2948 e 2120 c.c., contestando il riconoscimento del TFR per il periodo 1993-2004 e sostenendo la decorrenza quinquennale della prescrizione dall’inizio del rapporto formalmente subordinato, assistito da stabilità reale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: le domande del lavoratore dirette esclusivamente alla condanna al pagamento di somme per differenze retributive e TFR, in quanto pretese meramente economiche incidenti sul patrimonio destinato al concorso, dovevano essere fatte valere nella procedura di amministrazione straordinaria. Poiché non risultava allegata un’istanza di ammissione al passivo per i crediti azionati, la Corte ha cassato in parte la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando improcedibili le domande di condanna proposte in primo grado. Il secondo motivo è stato rigettato: per un’attività medica professionale, la subordinazione può essere accertata considerando globalmente gli indici sussidiari, quando l’eterodirezione non si manifesta attraverso ordini penetranti; la valutazione concreta della Corte d’appello era coerente con tali criteri, mentre le contestazioni sulle prove miravano a una non consentita rivalutazione del merito. Il terzo motivo è stato rigettato perché la giusta causa delle dimissioni non era stata ricondotta al mero esercizio del potere disciplinare, ma all’uso pretestuoso e strumentale di contestazioni disciplinari reiterate in un breve arco temporale e per lo più non seguite da sanzioni. Il quarto motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. È stato confermato il regolamento delle spese del primo grado; le spese d’appello e di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 R.D. 267/1942

    in materia di procedure concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24, e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell’amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l’unità e garantire la “par condicio creditorum”.

    La competenza funzionale inderogabile del tribunale della procedura concorsuale comprende anche le controversie il cui accertamento del credito verso l’impresa insolvente costituisce il presupposto di una pretesa sulla massa e incide direttamente sulla procedura.

  • art. 13 D.Lgs. 270/1999

    In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro occorre distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all’unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l’accertamento della nullità o l’annullamento del licenziamento).

    Nell’amministrazione straordinaria, la cognizione del giudice della procedura concorsuale riguarda le azioni del lavoratore dirette soltanto a ottenere il pagamento di crediti pecuniari; restano invece nella cognizione del giudice del lavoro le azioni di mero accertamento o costitutive con cui si tutela la posizione del lavoratore nell’impresa.

  • art. 96, comma 2, n. 3, R.D. 267/1942

    Come sopra evidenziato (v. parag.1) la L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, prevede l’ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) e stabilisce la possibilità per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

    Il credito già accertato con sentenza non definitiva anteriore alla dichiarazione d’insolvenza deve essere fatto valere nella procedura concorsuale mediante ammissione al passivo con riserva; il commissario può proporre o proseguire l’impugnazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione in parte qua della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, viene decisa nel merito con statuizione di improcedibilità delle domande di condanna formulate con il ricorso di primo grado.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e pronunciare l’improcedibilità delle domande.

  • art. 2094 c.c.

    Come è noto requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.

    La subordinazione si fonda sulla soggezione ai poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore; la verifica va compiuta in concreto, considerando l’incarico e le modalità di esecuzione della prestazione.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Del resto “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il ‘ nomen iuris’ che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l’esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d’interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale”.

    Nella qualificazione di un rapporto di lavoro protratto nel tempo, l’esecuzione concreta è criterio interpretativo della natura e della causa del rapporto e può anche manifestare una volontà successiva delle parti che modifica l’assetto negoziale originario.

  • art. 2119 c.c.

    La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente la giusta causa di dimissioni in ragione del susseguirsi di contestazioni disciplinari ripetutesi a distanza di pochi giorni l’una dall’altra in un arco di tempo ristretto e quasi tutte non seguite da irrogazione di sanzioni disciplinari “tanto da essere correttamente considerate strumentali e persecutorie”.

    La giusta causa delle dimissioni può essere ravvisata nell’uso distorto e pretestuoso del potere disciplinare, apprezzato sulla base della reiterazione ravvicinata di contestazioni e della loro mancata traduzione, nella maggior parte dei casi, in sanzioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, le domande del lavoratore dirette esclusivamente al pagamento di crediti pecuniari, il cui accoglimento incide sul patrimonio destinato al concorso, devono essere fatte valere nella procedura di accertamento del passivo; il giudice del lavoro conserva invece la cognizione delle azioni di mero accertamento o costitutive dirette a tutelare la posizione del lavoratore nell’impresa.
  • Se interviene la dichiarazione d’insolvenza dopo una sentenza di primo grado che ha accertato un credito non ancora definitivamente riconosciuto, il creditore deve chiederne l’ammissione al passivo; per il credito ammesso con riserva, il commissario può proporre o proseguire l’impugnazione.
  • Per distinguere lavoro subordinato e autonomo, il vincolo di subordinazione va apprezzato concretamente in relazione alla specificità dell’incarico e alle sue modalità di svolgimento. Quando la natura intellettuale o professionale della prestazione rende meno percepibile l’eterodirezione, la subordinazione può essere desunta dalla valutazione globale di indici sussidiari, nessuno dei quali è da solo decisivo.
  • La qualificazione contrattuale originaria e il nomen iuris non prevalgono sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto; l’esecuzione protratta può sia rivelare la causa effettiva del rapporto sia manifestare una successiva volontà delle parti che ne modifica l’assetto.
  • L’accertamento degli elementi fattuali che dimostrano la subordinazione è riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, se la scelta dei parametri giuridici è corretta e la motivazione è immune da vizi; la Corte di cassazione può sindacare la scelta dei criteri normativi.
  • L’esercizio del potere disciplinare, di per sé legittimo, può concorrere a integrare una giusta causa di dimissioni quando risulti utilizzato in modo distorto, pretestuoso e persecutorio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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