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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15111/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La società datrice di lavoro aveva licenziato per giusta causa la lavoratrice il 26 aprile 2013, contestandole quattro condotte connesse a operazioni compiute in ufficio su richiesta di una superiore gerarchica e alla violazione della procedura interna di custodia dei titoli. La prima sentenza d’appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, escluso la riconducibilità dei fatti alle ipotesi del CCNL punibili con sanzione conservativa e applicato la tutela indennitaria dell’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, ritenendo invece configurabile la connivente tolleranza di abusi prevista dal CCNL ma sproporzionato il licenziamento. Con la precedente pronuncia di cassazione n. 27238 del 2018, la Corte aveva rilevato l’incompatibilità logica tra la connivenza prevista dalla clausola collettiva e l’accertata non consapevolezza dell’abuso, rinviando per una nuova verifica della sussunzione della condotta nella previsione contrattuale. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Ancona ha ritenuto che la lavoratrice fosse consapevole dell’abuso, valorizzando la sua presenza all’apposizione della firma falsa, il ruolo di direttrice della filiale e la consapevole adesione all’iniziativa illecita; ha tuttavia confermato l’illegittimità del licenziamento per sproporzione e riconosciuto l’indennità di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e indebita rivalutazione di fatti e profili soggettivi già coperti dal vincolo derivante dalla precedente cassazione; 2) violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, dello Statuto dei lavoratori, sostenendo che ricorressero i presupposti della tutela reintegratoria perché la condotta sarebbe stata punibile con sanzione conservativa secondo il CCNL; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese processuali, contestate come eccessivamente esigue e non correttamente determinate per fasi e valore.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ribadito che, quando la cassazione della sentenza d’appello è pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto senza modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti. Nel caso concreto, la precedente pronuncia aveva demandato soltanto una nuova sussunzione della fattispecie nella previsione del CCNL e aveva già indicato gli accertamenti rilevanti sull’atteggiamento della lavoratrice; la Corte d’appello di rinvio non poteva quindi rivalutare ex novo la consapevolezza dell’incolpata. La Cassazione ha aggiunto che la tutela reintegratoria dell’art. 18, comma 4, presuppone che la condotta accertata sia espressamente tipizzata da una previsione negoziale vincolante come punibile con sanzione conservativa; non è consentito estendere tale tutela a condotte non contemplate, sulla base di un giudizio di pari disvalore disciplinare. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, perché dipendenti dalla soluzione della questione devoluta con il primo motivo e dal successivo accertamento di fatto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza della cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo

    In caso di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e non può modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dell’art. 18 novellato, comma 4.

    La tutela reintegratoria prevista dal comma 4 opera, per il profilo qui esaminato, quando la condotta accertata è espressamente tipizzata dalla fonte negoziale vincolante come punibile con una sanzione conservativa.

Massime di principio

  • Quando la cassazione con rinvio è pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e non può modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti; una nuova valutazione di merito è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla ragione della cassazione e dalle direttive impartite.
  • Spetta alla Corte di cassazione interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione, così da determinare l’ambito del giudizio demandato al giudice di rinvio.
  • La tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, per la specifica ipotesi di condotta punibile con sanzione conservativa, richiede che il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato come tale da una previsione negoziale vincolante per il datore di lavoro; il giudice non può estenderla a una condotta non prevista sulla base della sola valutazione di un pari disvalore disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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