Cassazione Civile, Ordinanza n. 20936/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il professionista aveva già impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione a un'intimazione di pagamento relativa a pretesa contributiva della Cassa forense, ritenendo che nel giudizio di merito fosse stato dedotto solo un vizio di notifica delle cartelle prodromiche e non una contestazione del merito del credito. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4048/22, aveva dichiarato inammissibile quel ricorso per difetto di censura della ratio decidendi. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c., deducendo che la Corte avrebbe errato di fatto nel non considerare che il ricorso originario conteneva invece la contestazione della ratio decidendi della sentenza d'appello. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non denunciasse un errore di fatto revocatorio, ma una pretesa erronea valutazione e interpretazione del contenuto dell'atto processuale (il ricorso per cassazione originario), dunque un errore di giudizio estraneo all'ambito dell'art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio per cui non è proponibile revocazione della sentenza di legittimità quando si deduca che essa abbia male compreso i motivi del ricorso o li abbia valutati senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto, trattandosi di censura al giudizio e non a un fatto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto; non vi rientra la contestazione della valutazione o interpretazione del contenuto di un atto processuale da parte del giudice di legittimità.
Costituisce il rimedio processuale per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ma solo nei limiti dei motivi tassativi di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Individua il contributo unificato dovuto per il ricorso, richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esperibile solo per errore di fatto, ossia per una falsa percezione di un fatto processuale decisivo, non per contestare la valutazione giuridica o interpretativa degli atti di causa.
- Non è ammessa revocazione quando la parte sostenga che la Corte di cassazione abbia mal compreso, male interpretato o non considerato integralmente i motivi del ricorso: tali censure attengono al giudizio e non al fatto.
- L'asserita omissione della censura alla ratio decidendi da parte della Corte di legittimità, se fondata sulla lettura del contenuto del ricorso originario, integra una critica al modo in cui il giudice ha valutato l'atto processuale e non un errore revocatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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