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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33306/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, aveva rideterminato la pena di uno dei coimputati riconoscendo la continuazione tra l'estorsione aggravata oggetto del processo e reati già giudicati con sentenza irrevocabile, mentre aveva confermato la condanna degli altri due imputati. Il primo ricorrente contestava l'identificazione di sé nel soggetto soprannominato "Turi", indicato nelle conversazioni intercettate, quale concorrente nella detenzione a fini di spaccio di due chilogrammi di marijuana e circa cinquanta grammi di cocaina. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'intestazione e l'uso di un'utenza telefonica non fossero sufficienti a identificare il soggetto intercettato e che mancasse una prova oltre ogni ragionevole dubbio del suo coinvolgimento. Il secondo ricorrente denunciava violazione dell'art. 62-bis c.p. e carenza di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la collaborazione con la giustizia, l'adesione a un programma di protezione, il comportamento processuale e il percorso di reinserimento sociale. Il terzo ricorrente proponeva analoghe censure sulle attenuanti generiche e sosteneva inoltre che avrebbe dovuto beneficiare, per effetto estensivo dell'impugnazione, della rideterminazione della pena in continuazione operata nei confronti del coimputato. La Corte ha ritenuto il ricorso relativo all'identificazione di "Turi" inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, osservando comunque che la motivazione di merito era non illogica e fondata sull'intestazione e sull'uso dell'utenza, sulle intercettazioni e sui rapporti con gli altri imputati. Ha ritenuto infondate le censure sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva indicato quali ragioni ostative la gravità e la protrazione dell'estorsione e i precedenti penali, considerando già valutate le condotte positive ai fini dell'attenuante per la collaborazione. Ha infine escluso l'effetto estensivo quanto alla continuazione, perché la posizione del coimputato beneficiario era stata annullata anche su quel punto, mentre quella del ricorrente era coperta dal giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato condannato per il reato relativo agli stupefacenti, ritenendo che le doglianze sollecitassero una nuova valutazione dei fatti e delle prove e rilevando comunque la logicità della motivazione sull'identificazione del soggetto soprannominato "Turi". L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha rigettato i ricorsi degli altri due imputati: ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e ha escluso, per uno di essi, l'applicazione estensiva della disciplina della continuazione, essendo la relativa statuizione coperta dal giudicato. Anche questi ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il diniego è adeguatamente motivato quando siano indicate le ragioni ostative e gli elementi ritenuti prevalenti, senza necessità di esaminare singolarmente ogni circostanza prospettata dalla difesa.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La disciplina della continuazione può essere applicata soltanto nei limiti in cui la relativa statuizione non sia coperta dal giudicato.

  • art. 587 c.p.p.

    L'effetto estensivo dell'impugnazione opera quando la decisione favorevole dipende da motivi non esclusivamente personali e la posizione dei coimputati sia processualmente omogenea; non opera in presenza di situazioni processuali differenti o di una statuizione coperta dal giudicato.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti e ai punti fissati dalla sentenza rescindente, senza estendere il riesame a questioni già definitivamente decise.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso comportano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; in caso di inammissibilità può aggiungersi il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203

    L'attenuante della collaborazione con la giustizia ha presupposti distinti da quelli delle attenuanti generiche; la valutazione positiva della collaborazione non impone di riconoscere anche le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto e delle prove già apprezzati dal giudice di merito; una censura formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a sostituire la ricostruzione probatoria adottata con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile.
  • L'identificazione dell'utilizzatore di un'utenza telefonica può essere sorretta, secondo una valutazione complessiva del giudice di merito, dall'intestazione dell'utenza, dalla sua concreta disponibilità e da ulteriori elementi ricavati dalle conversazioni intercettate e dai rapporti con gli altri soggetti coinvolti, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito individua le ragioni di segno negativo ritenute prevalenti, quali la gravità e la protrazione della condotta e i precedenti penali, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dall'imputato.
  • La collaborazione con la giustizia e le condotte positive successive al reato possono essere già state valutate ai fini di una specifica attenuante e non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, che presuppongono una valutazione distinta.
  • L'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato non opera quando le posizioni processuali non siano identiche oppure quando la questione favorevole sia coperta dal giudicato nei confronti del coimputato che invoca l'estensione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i limiti tracciati dalla sentenza di annullamento: se l'annullamento riguarda soltanto determinati punti, le statuizioni ulteriori già definite non possono essere nuovamente rimesse in discussione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoEstorsioneSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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