Cassazione Penale, Sentenza n. 29990/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto con il quale era stata rigettata la revoca della confisca di un appartamento, sostenendo che la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Bari n. 4756/2016, che ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, equivalga a una causa di revoca della confisca; hanno inoltre invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 e la giurisprudenza CEDU per sostenere che la confisca non potrebbe sussistere in assenza di una sentenza di condanna definitiva, nonché lamentato carenze nella valutazione della pericolosità attuale, la natura dell'immobile (abitazione coniugale, unico bene) e l'onere del mutuo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il proscioglimento per prescrizione non costituisca automaticamente un fatto nuovo idoneo alla revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011: la revoca è possibile solo se il giudizio penale sopravvenuto accerta nel merito l'assoluta estraneità dei proposti ai fatti che avevano giustificato la misura di prevenzione, o emergono prove nuove decisive o vizi di falsità. Non essendo emersi tali elementi, non è consentito riesaminare i medesimi fatti già valutati nella decisione di prevenzione; né è stata ritenuta applicabile la pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019, essendo la confisca fondata su presupposti normativi diversi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575
presupposti per la confisca di prevenzione
La confisca è stata disposta sulla base di questo specifico presupposto normativo; la sentenza sottolinea che le contestazioni relative a tale norma non possono essere rimodulate alla luce della sentenza costituzionale che ha riguardato altre disposizioni.
art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
revoca ex tunc del provvedimento di confisca
Rimane possibile la revoca ex tunc in presenza di invalidità genetica del provvedimento, ma tale rimedio è straordinario e vincolato a condizioni rigorose.
art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
casi tassativi di revocazione della confisca (a, b, c)
La norma individua casi limitati e tassativi di revoca della confisca (prove nuove decisive; sentenze penali definitive che escludono assolutamente i presupposti; decisione fondata su atti falsi). Il sopravvenire di una proscioglimento per prescrizione non rientra automaticamente tra questi casi, salvo che la sentenza penale assolutoria accerti nel merito l'insussistenza dei fatti.
artt. 630 e ss. cod. proc. pen.
disciplinano la rivedibilità del giudicato
La Corte equipara i rimedi contro la confisca a quelli della revisione del giudicato: la richiesta di revoca postula fatti nuovi sopravvenuti, non il semplice riesame degli stessi elementi già valutati.
obblighi di motivazione delle decisioni
Lamentata carenza di motivazione è stata ritenuta inammissibile poiché le questioni dedotte attengono a valutazioni di fatto già pronunciate nella decisione definitiva di prevenzione e non a nuovi elementi che giustifichino la revoca.
conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità
Sulla base di questa norma la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma di 3.000,00 euro a titolo di ammenda, ritenendo non colpevole la parte nella determinazione dell'inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019
pronuncia di incostituzionalità richiamata dai ricorrenti
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la pronuncia costituzionale non imponga di riesaminare confische disposte su presupposti normativi diversi da quelli dichiarati incostituzionali.
Massime di principio
- Il proscioglimento per prescrizione non comporta automaticamente la revoca della confisca di prevenzione: occorre che il giudizio penale sopravvenuto accerti nel merito l'insussistenza dei fatti alla base della misura di prevenzione.
- L'art. 28 d.lgs. n.159/2011 individua casi tassativi di revoca; in assenza di prove nuove decisive o di una sentenza penale assolutoria nel merito, non è possibile ottenere la revoca ex tunc della confisca.
- Non è ammesso, mediante la strada della revoca della confisca definitiva, un libero riesame degli stessi elementi di fatto già valutati nel procedimento di prevenzione; il rimedio è straordinario e limitato a nuove circostanze.
- Una pronuncia di incostituzionalità relativa a specifiche disposizioni non determina automaticamente la revisione di misure disposte su basi normative diverse.
- La tutela dell'abitazione coniugale o l'esistenza di un mutuo non impediscono automaticamente la confisca di prevenzione; la rilevanza di tali circostanze va valutata nei termini previsti dalla legge e solo se emergono elementi nuovi idonei a modificare la precedente valutazione.
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