Cassazione Civile, Ordinanza n. 36607/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I coniugi, dopo aver ottenuto in via cautelare un ordine ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società conduttrice dell'unità immobiliare, agirono in giudizio contro la conduttrice e contro la società locatrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da intollerabili immissioni acustiche e di calore prodotte da macchinari utilizzati nell'immobile condotto in locazione. In primo grado la domanda fu accolta solo parzialmente, con condanna solidale al risarcimento del danno non patrimoniale. In appello la società locatrice ottenne la riforma parziale della decisione, con esclusione della propria responsabilità. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nella lettura dell'art. 6 del regolamento condominiale, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso che tale norma vietasse l'attività svolta dalla conduttrice; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza avrebbe presupposto erroneamente che non fosse stata contestata alla società locatrice la violazione dell'art. 6 del regolamento; 3) omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 e 2053 c.c., che secondo i ricorrenti era stata proposta in via alternativa e non rinunciata, e che sarebbe stata riproposta in appello mediante richiamo agli scritti di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, sotto la veste della violazione dei criteri interpretativi, si risolveva in una critica generica e/o in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dal primo. Il terzo motivo è stato respinto perché i ricorrenti avevano essi stessi ammesso che il Tribunale aveva accolto integralmente la loro domanda risarcitoria, sicché mancava uno spazio di devoluzione in appello; comunque, anche a voler ipotizzare una domanda residua, la sua riproposizione in secondo grado non risultava chiara e specifica, come richiesto per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la divergenza degli esiti dei gradi di merito ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ordinanza ex articolo 700 c.p.c.
richiamato solo come provvedimento cautelare antecedente alla causa di merito
richiamato quale criterio ermeneutico invocato dai ricorrenti
richiamato quale criterio ermeneutico invocato dai ricorrenti
richiamato quale criterio ermeneutico invocato dai ricorrenti
richiamato quale criterio ermeneutico invocato dai ricorrenti
richiamato come fondamento della domanda extracontrattuale per danno da cose in custodia
richiamato come fondamento della domanda extracontrattuale per danno da rovina di edificio
invocato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda extracontrattuale
richiamato nel senso che la mancata riproposizione chiara e precisa della domanda comporta presunzione di rinuncia
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Cass. 24182/2004
richiamata come precedente sulla necessità di una riproposizione chiara e precisa per evitare la rinuncia presunta
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata per l'adempimento relativo al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La denuncia di violazione delle norme ermeneutiche non è ammissibile quando si risolve in una critica generica alla motivazione o in una diversa lettura del fatto rispetto a quella accertata dal giudice di merito; è necessario confrontarsi specificamente con la ratio interpretativa adottata nella sentenza impugnata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito quando la censura investe un punto già esaminato dalla decisione impugnata e, comunque, non può tradursi in una mera contestazione della valutazione di merito.
- Quando una domanda non sia stata specificamente coltivata in appello, non basta un richiamo generico alle difese di primo grado per evitarne la rinuncia presunta: la riproposizione deve essere chiara, specifica e riferita alla concreta pretesa sostanziale.
- L'omessa pronuncia può essere dedotta solo se la domanda o eccezione sia effettivamente devoluta al giudice dell'impugnazione; se la parte ha già ottenuto integrale accoglimento in primo grado, manca normalmente un interesse a dolersi sul punto in appello.
- La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. è superabile soltanto mediante una riproposizione inequivoca della domanda o eccezione non accolta o assorbita in primo grado.
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