Cassazione Penale, Sentenza n. 10738/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per traffico di stupefacenti (artt. 73, commi 1 e 6, e 74, comma 1, D.P.R. 309/1990) alla pena di 18 anni. Il ricorrente contestava in particolare l'identificazione del 'Becka/Arjan' quale Katroshi Arjan, denunciando l'insufficienza e l'inutilizzabilità dei riscontri: passaporto albanese presunto falso esibito e non adeguatamente accertato, ammissioni rese in assenza del difensore, conversazioni telefoniche non registrate (annotazione n.337) trascritte 'all'impronta' senza contraddittorio, vaghezza della corrispondenza con la lista passeggeri della motonave Wisteria e mancata rogatoria per l'accertamento del permesso di accesso portuale. Sono state sollevate anche eccezioni sulla prescrizione e sul possibile ne bis in idem per uno dei capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo dell'insufficiente motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale 'Becka/Arjan'. Ha affermato che la motivazione della Corte d'appello non ha effettivamente spiegato in che modo la deposizione del teste Zifarelli e l'annotazione di Panebianco corrobborassero il giudicato acquisito, disapplicando il principio stabilito dalla IV Sezione; pertanto ha annullato la decisione impugnata nei punti relativi all'identificazione e ha disposto il rinvio per nuovo esame. Ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione (alla luce delle sospensioni intervenute) e ha assorbito le altre doglianze. In sintesi: ricorso parzialmente accolto, sentenza di merito annullata e rinviata per rivalutazione dell'identificazione.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 6
Norma contestata quale fattispecie di reato su cui si fonda la condanna; la Corte non ha ritenuto irregolare l'imputazione penale di per sé, ma ha valutato la prova dell'identificazione richiesta per l'applicazione della norma.
D.P.R. 309/1990, art. 74, comma 1
Norma che aggravava la posizione per il reato associativo/traffico; utilizzata come titolo di imputazione e valutata in relazione alla prova dell'appartenenza e del ruolo.
Codice di procedura penale, art. 192, comma terzo
Richiamata per il principio secondo cui le risultanze probatorie (inclusa la valutazione del giudicato acquisito) devono essere effettive e non meramente apparenti; la Cassazione ha sottolineato che la prova deve avere reale efficacia dimostrativa.
Codice di procedura penale, art. 238-bis
Regola sull'acquisizione in dibattimento delle sentenze passate in giudicato: tali risultanze vanno valutate alla stregua della regola probatoria e non sono autosufficienti, dovendo essere corroborate da altri elementi di prova.
D.P.R. 309/1990, art. 71, comma 6
Richiamato nel calcolo della pena e della prescrizione (equivalenza tra attenuanti e aggravanti), con incidenza sulla determinazione del reato più grave ai fini della prescrizione.
Principio del ne bis in idem
Sollevato come eccezione per uno dei capi; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita o non risolutiva nel dispositivo primario, demandando gli accertamenti consequenziali al nuovo esame.
Massime di principio
- La mera acquisizione di una sentenza passata in giudicato non produce prova autosufficiente: il giudice di merito deve indicare elementi probatori indipendenti e specifici che corroborino il contenuto del giudicato ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- Le annotazioni di servizio e le conversazioni non registrate sono di per sé prova debole: se la telefonata non è stata registrata, la trascrizione 'all'impronta' senza contraddittorio e senza qualificazione degli estensori ha scarso valore identificativo.
- Le ammissioni rese dall'imputato in assenza del difensore possono essere problematiche sul piano probatorio e devono essere valutate con cautela rispetto alla loro utilizzabilità.
- Quando l'identificazione di una persona è elemento decisivo della responsabilità penale, essa deve poggiare su riscontri chiari, univoci e motivati; giudizi che si limitano ad affermazioni apodittiche sulla coincidenza di persone sono suscettibili di annullamento per carenza di motivazione.
- La prescrizione va calcolata con attenzione alle sospensioni intervenute nei vari gradi di giudizio; eccezioni di prescrizione richiedono esame formale del computo e delle interruzioni procedimentali.
- Le eccezioni di ne bis in idem devono valutare se fatto, persona e titolo di reato coincidono sostanzialmente; l'eventuale sovrapposizione va accertata concretamente e motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →