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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 356/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Roma del 10/12/2020 che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Frosinone del 14/06/2019. Il provvedimento impugnato aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cassino per un anno e la confisca dell'immobile indicato come "immobile I" (edificio ad un piano, dimora della famiglia, sito in Cassino). Le censure: violazione di legge e omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale; mancanza di nesso causale tra lo stile di vita di Spada e la generazione di profitti; mancata dimostrazione che i profitti fossero componente significativa del reddito; motivazione apparente e apodittica riguardo alla confisca dell'immobile I, con specifica critica alla mancanza di elementi probatori sulla data di costruzione/ acquisto dell'immobile (la proiezione temporale 2006-2012 sarebbe priva di giustificazioni probatorie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento alla doglianza relativa alla confisca dell'"immobile primo" e inammissibile per il resto. Motivazione: la conferma della pericolosità sociale e la misura personale sono state ritenute adeguatamente motivate sulla base di plurimi reati commessi in un ampio arco temporale (2003-2017), dell'assenza di fonti lecite di reddito e dell'elevato tenore di vita. Tuttavia, quanto alla confisca patrimoniale, la Corte ha rilevato che la confisca di prevenzione richiede accertamento del momento acquisitivo del bene: la data di acquisizione/edificazione è fondamentale per verificare la sproporzione tra valore del bene e fonti lecite. Nel caso di specie la pubblica accusa non ha dimostrato in modo concreto la collocazione temporale della costruzione (individuazione 2006-2012 priva di elementi motivanti), per cui la cassazione ha annullato il decreto limitatamente alla confisca dell'immobile "primo" e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, per nuovo esame sul punto; il resto del decreto è stato confermato e il ricorso dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma V

    Norma richiamata per i reati relativi agli stupefacenti; nel caso è uno dei capi di accusa che contribuiscono alla valutazione complessiva della pericolosità sociale dell'interessato.

  • Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a)

    Norma processuale che disciplina l'annullamento con rinvio e che è stata invocata per disporre il rinvio alla Corte d'Appello di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, per nuovo esame limitatamente alla confisca dell'immobile impugnato.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principio sulla reciproca autonomia tra misure personali e patrimoniali)

    Principio consolidato secondo cui le misure personali (es. sorveglianza speciale) e le misure patrimoniali (confisca di prevenzione) sono reciprocamente autonome: la confisca può essere disposta anche prescindendo dall'attualità della pericolosità al momento del provvedimento, ma è necessario accertare la pericolosità al momento dell'acquisizione del bene per ritenere l'illecita provenienza o la sproporzione.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione richiede che sia dimostrato non solo che il soggetto è pericoloso, ma soprattutto che l'acquisizione del bene sia avvenuta nel periodo in cui era presente la pericolosità: la data di acquisizione/edificazione è elemento cruciale.
  • Le misure personali (es. sorveglianza speciale) possono essere confermate sulla base della somma di reati diversi e di un comportamento di vita complessivamente pericoloso anche se non tutte le fattispecie hanno dato luogo a condanne definitive.
  • L'onere probatorio sulla origine e sul periodo di acquisizione dei beni grava inizialmente sull'accusa: se essa non fornisce elementi concreti sulla data di acquisizione, la confisca può essere annullata o revocata e il giudice rimandare per ulteriore accertamento.
  • La sproporzione tra valore dei beni e fonti lecite costituisce presunzione di accumulazione illecita, ma perché essa operi è necessario che il bene sia stato acquisito durante il periodo produttivo di proventi illeciti.
  • Una motivazione meramente apodittica o la semplice ripetizione di informazioni investigative non supportate da elementi probatori concreti possono rendere viziato il provvedimento ablatorio e determinare l'annullamento limitato della confisca.

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