Cassazione Penale, Sentenza n. 356/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Roma del 10/12/2020 che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Frosinone del 14/06/2019. Il provvedimento impugnato aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cassino per un anno e la confisca dell'immobile indicato come "immobile I" (edificio ad un piano, dimora della famiglia, sito in Cassino). Le censure: violazione di legge e omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale; mancanza di nesso causale tra lo stile di vita di Spada e la generazione di profitti; mancata dimostrazione che i profitti fossero componente significativa del reddito; motivazione apparente e apodittica riguardo alla confisca dell'immobile I, con specifica critica alla mancanza di elementi probatori sulla data di costruzione/ acquisto dell'immobile (la proiezione temporale 2006-2012 sarebbe priva di giustificazioni probatorie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riferimento alla doglianza relativa alla confisca dell'"immobile primo" e inammissibile per il resto. Motivazione: la conferma della pericolosità sociale e la misura personale sono state ritenute adeguatamente motivate sulla base di plurimi reati commessi in un ampio arco temporale (2003-2017), dell'assenza di fonti lecite di reddito e dell'elevato tenore di vita. Tuttavia, quanto alla confisca patrimoniale, la Corte ha rilevato che la confisca di prevenzione richiede accertamento del momento acquisitivo del bene: la data di acquisizione/edificazione è fondamentale per verificare la sproporzione tra valore del bene e fonti lecite. Nel caso di specie la pubblica accusa non ha dimostrato in modo concreto la collocazione temporale della costruzione (individuazione 2006-2012 priva di elementi motivanti), per cui la cassazione ha annullato il decreto limitatamente alla confisca dell'immobile "primo" e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, per nuovo esame sul punto; il resto del decreto è stato confermato e il ricorso dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma V
Norma richiamata per i reati relativi agli stupefacenti; nel caso è uno dei capi di accusa che contribuiscono alla valutazione complessiva della pericolosità sociale dell'interessato.
Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a)
Norma processuale che disciplina l'annullamento con rinvio e che è stata invocata per disporre il rinvio alla Corte d'Appello di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, per nuovo esame limitatamente alla confisca dell'immobile impugnato.
Giurisprudenza della Cassazione (principio sulla reciproca autonomia tra misure personali e patrimoniali)
Principio consolidato secondo cui le misure personali (es. sorveglianza speciale) e le misure patrimoniali (confisca di prevenzione) sono reciprocamente autonome: la confisca può essere disposta anche prescindendo dall'attualità della pericolosità al momento del provvedimento, ma è necessario accertare la pericolosità al momento dell'acquisizione del bene per ritenere l'illecita provenienza o la sproporzione.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione richiede che sia dimostrato non solo che il soggetto è pericoloso, ma soprattutto che l'acquisizione del bene sia avvenuta nel periodo in cui era presente la pericolosità: la data di acquisizione/edificazione è elemento cruciale.
- Le misure personali (es. sorveglianza speciale) possono essere confermate sulla base della somma di reati diversi e di un comportamento di vita complessivamente pericoloso anche se non tutte le fattispecie hanno dato luogo a condanne definitive.
- L'onere probatorio sulla origine e sul periodo di acquisizione dei beni grava inizialmente sull'accusa: se essa non fornisce elementi concreti sulla data di acquisizione, la confisca può essere annullata o revocata e il giudice rimandare per ulteriore accertamento.
- La sproporzione tra valore dei beni e fonti lecite costituisce presunzione di accumulazione illecita, ma perché essa operi è necessario che il bene sia stato acquisito durante il periodo produttivo di proventi illeciti.
- Una motivazione meramente apodittica o la semplice ripetizione di informazioni investigative non supportate da elementi probatori concreti possono rendere viziato il provvedimento ablatorio e determinare l'annullamento limitato della confisca.
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