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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27587/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, il Tribunale di Matera, all’esito dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p., ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge in relazione all’art. 341-bis c.p., per avere il giudice interpretato in modo eccessivamente restrittivo il nesso funzionale richiesto dalla norma, ritenendo necessario che l’offesa contenesse un riferimento esplicito all’atto o una motivazione soggettiva intellegibile, mentre sarebbe sufficiente una connessione oggettiva con l’esercizio delle funzioni; 2) violazione di legge e motivazione apparente in relazione agli artt. 554-ter, 129, 125, comma 3, e 546 c.p.p., perché la decisione si sarebbe fondata su valutazioni ricostruttive e su un giudizio di non intellegibilità del collegamento tra offesa e visita medica, profilo che richiederebbe invece l’istruttoria dibattimentale; 3) vizi di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il nesso funzionale, se la condotta è contestuale all’atto d’ufficio, non dipende dalla decifrazione del movente né da un richiamo verbale esplicito all’atto stesso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi relativi all’interpretazione dell’art. 341-bis c.p. e alla motivazione della sentenza di proscioglimento, poiché ha ritenuto preliminarmente che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter c.p.p. non fosse lo strumento corretto. Ha aderito all’orientamento secondo cui tale decisione non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p., essendo invece appellabile secondo il regime speciale dell’art. 554-quater c.p.p. Poiché il ricorso conteneva anche censure di motivazione e non sole violazioni di legge, la Corte lo ha convertito in appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La Corte richiama la disposizione solo per descrivere il reato contestato e il tema del nesso funzionale tra offesa ed esercizio delle funzioni, ma non ne dà una soluzione di merito.

  • art. 554-ter c.p.p.

    Disciplina la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale; la Corte la qualifica come decisione non direttamente ricorribile per cassazione in via immediata.

  • art. 554-quater c.p.p.

    Prevede il rimedio dell’appello contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p. e ne delinea gli epiloghi decisori tipizzati.

  • art. 554-quinquies c.p.p.

    È richiamato per evidenziare la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere predibattimentale, elemento che rafforza la sua peculiarità rispetto alle sentenze di merito.

  • art. 569 c.p.p.

    Il ricorso immediato per cassazione è ritenuto proponibile solo contro la sentenza di primo grado che definisce il giudizio di merito, non contro la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale.

  • art. 620 c.p.p.

    Richiamato in via sistematica per sottolineare l’incompatibilità tra gli epiloghi della cassazione e quelli tipici dell’appello avverso la sentenza predibattimentale.

  • art. 129 c.p.p.

    Citato tra le norme invocate dal ricorrente a sostegno delle censure sulla decisione di proscioglimento.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Citato dal ricorrente per denunciare la motivazione apparente o insufficiente della sentenza impugnata.

  • art. 546 c.p.p.

    Citato dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza penale.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    La Corte precisa che il ricorso diretto per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; i vizi di motivazione dedotti nel caso concreto esulano da tale ambito e impongono la conversione in appello.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. non è, secondo l’orientamento accolto, impugnabile con ricorso immediato per cassazione, ma con appello ai sensi dell’art. 554-quater c.p.p.
  • Il ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p. è circoscritto alle sentenze di primo grado che definiscono il giudizio di merito; non si estende, in difetto di espressa previsione, alle decisioni processuali di non luogo a procedere che precedono il dibattimento.
  • La peculiarità del rito predibattimentale, la tipizzazione degli esiti dell’appello e la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere giustificano un regime impugnatorio autonomo rispetto a quello della cassazione.
  • Se l’impugnazione avverso una sentenza di non luogo a procedere predibattimentale deduce anche vizi di motivazione, essa non può essere trattata come ricorso diretto per cassazione, perché tale rimedio è limitato alle violazioni di legge; in presenza di censure miste, l’atto va qualificato come appello.
  • La Corte non affronta il merito del nesso funzionale richiesto dall’art. 341-bis c.p. quando risolve preliminarmente una questione di ammissibilità del mezzo di impugnazione, limitandosi alla qualificazione dell’atto e alla trasmissione degli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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