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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2860/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di quattro intimazioni di pagamento (cartelle esattoriali) per mancato pagamento; la contribuente aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle prodromiche. In sede di gravame il concessionario (ricorrente) ha rimesso in discussione la prescrizione delle sanzioni (contestando la decisione che aveva ritenuto prescritti i crediti sanzionatori) e ha altresì eccepito extrapetizione per avere il giudice d'appello deciso sulla prescrizione non sollevata in primo grado. Questione principale: quale regime prescrizionale si applica alle sanzioni tributarie, in particolare se al regime quinquennale di cui all'art. 20 d.lgs. 472/1997 o al regime del tributo collegato (art. 24 d.lgs. 472/1997) quando le sanzioni sono irrogate contestualmente all'atto di recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del concessionario. Il primo motivo (nullità per extrapetizione) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata produzione/trascrizione dell'atto di appello; il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte conferma l'applicazione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 quale disciplina generale della prescrizione delle sanzioni tributarie, stabilendo la prescrizione quinquennale anche per le sanzioni risultanti in cartella non fondate su sentenza passata in giudicato. Sono state altresì respinte le eccezioni accessorie (es. sospensione dei ruoli ex l. 147/2013) come improprie/avulse. Nessuna condanna alle spese processuali nei confronti della società resistente, ma è disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento».

    Disciplina autonoma e generale della prescrizione delle sanzioni tributarie; applicabile anche alle sanzioni iscritte in cartella ed irrogate contestualmente all'atto di recupero; prescrizione quinquennale decorre dall'iscrizione a ruolo/atto di irrogazione salvo interruzione per impugnazione.

  • art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Regola l'applicazione in fase di riscossione delle disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; non contiene una norma prescrizionale autonoma idonea a sostituire il regime quinquennale dell'art. 20 per le sanzioni.

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma generale sulla prescrizione richiamata come parametro di confronto; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale delle sanzioni tributarie (art. 20 d.lgs. 472/1997) rispetto alla prescrizione ordinaria.

  • art. 2953 cod. civ.

    Riferimento in relazione all'effetto dell'"actio iudicati" che può allungare le prescrizioni brevi una volta che vi sia un giudicato che produce effetto; la Corte rileva che l'allungamento ordinario può operare solo nei limiti e modi previsti dal diritto comune quando/se interviene un giudicato.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'eccezione di extrapetizione (ultrapetizione); la Corte ha valutato l'ammissibilità del motivo per difetto di specificità e produzione degli atti, ritenendo il motivo inammissibile.

  • art. 1, commi 618-623, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    Norma sulla sospensione legale dei ruoli invocata dal ricorrente per sospendere decorrenza della prescrizione dei ruoli: la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile nel modo in cui è stata introdotta (avulsa dal motivo e dal parametro invocato).

  • art. 13, comma 1-quaterd, P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma richiamata per il presupposto del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 anche quando sono irrogate contestualmente all'atto di recupero (cartella esattoriale) e non sono fondate su sentenza passata in giudicato.
  • La prescrizione delle sanzioni decorre dall'emissione/iscrizione a ruolo del credito (atto di irrogazione) e può essere interrotta dall'impugnazione del provvedimento di irrogazione.
  • La disciplina speciale delle sanzioni tributarie (art. 20) prevale sulla normativa generale sulla prescrizione (art. 2946 c.c.) laddove è espressamente applicabile.
  • La definitività della cartella non prolunga automaticamente la prescrizione ordinaria, salvo gli effetti specifici derivanti da giudicato (art. 2953 c.c.).
  • Le questioni processuali come l'extrapetizione devono essere dedotte con specificità e corredate dagli atti riferiti (es. atto di appello); la mancanza di specificità e di documentazione può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Argomentazioni accessorie (es. applicazione di sospensioni legislative dei ruoli) devono essere introdotte nel modo corretto e collegate al parametro normativo rilevante; se sollevate in modo avulso possono risultare inammissibili.
  • In cause relative a cartelle non basate su sentenze, la giurisprudenza consolidata conferma il regime quinquennale per le sanzioni; pertanto chi agisce per la riscossione deve verificare termini e sospensioni prima dell'iscrizione a ruolo.

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