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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2875/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento relativa al diritto annuale camerale per l'anno 2007 riguardante unità locali trasferite a seguito di conferimento di ramo d'azienda; la ricorrente contestava che, essendo già stato versato il diritto per le stesse unità locali dalla società conferente, la conferitaria non dovesse essere tenuta a versarlo nuovamente, invocando per analogia le esenzioni previste per le fusioni per incorporazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico: il conferimento di ramo d'azienda è distinta dalla fusione per incorporazione e non determina successione universale. Per l'annualità in cui avviene il conferimento, il diritto annuale camerale grava sia sul conferente sia sul conferitario; il conferente resta obbligato fino alla comunicazione di cancellazione dell'unità dal Registro delle imprese (e quindi l'esclusione dell'obbligo per il conferente opera solo dall'anno successivo a tale cancellazione). La Corte ha quindi dichiarato che l'esonero previsto per le fusioni per incorporazione non si applica automaticamente ai conferimenti di rami d'azienda. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18

    disciplinante il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio

    Il diritto annuale è correlato all'iscrizione/annotazione nel Registro delle imprese/REA: l'obbligo sussiste fintanto che l'impresa è iscritta o annotata; la normativa è interpretata come fondamento dell'obbligo di pagamento per sede e unità locali

  • D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

    modifiche all'art. 18 della L. n. 580/1993 (comma 4, lett. c.)

    Ha chiarito che il diritto annuale è un diritto di iscrizione e stabilisce modalità di determinazione (fissi per iscritti al REA e per imprese individuali; commisurati al fatturato per altri). Rafforza il principio che l'iscrizione/annotazione è il presupposto del tributo

  • D.M. 11 maggio 2001, n. 359 (artt. 2 e 7)

    Norme regolamentari operative sui diritti camerali richiamate nel motivo di ricorso; interpretate in combinato con la legge come disciplina secondaria delle modalità di applicazione del diritto

  • D.P.R. n. 581/1995, art. 9

    Richiamato in relazione all'iscrizione al REA e agli obblighi connessi; conferma applicabilità del diritto anche per soggetti iscritti solo nel REA

  • Art. 2555 c.c.

    "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"

    Usato per definire 'azienda' e per distinguere i conferimenti di azienda (conferimento di complesso aziendale) dalle operazioni di fusione

  • Circolare Ministero Attività Produttive n. 509921 del 5/8/2002

    Rafforza il principio per cui, in caso di fusione per incorporazione, le unità operative già contribuite dalla società incorporata non danno luogo a nuovo obbligo per la società incorporante nell'anno della fusione

  • Circolare Minindustria n. 295287 del 18/1/1994

    Precedente circolare richiamata a supporto della distinzione tra fusione e altre operazioni e delle conseguenze sul diritto camerale

  • Nota MSE prot. 118947 del 22/05/2012

    Richiamata a conferma dell'interpretazione ministeriale sulla non dovuta nuova contribuzione per unità locali incorporate in caso di fusione per incorporazione

  • Art. 62 d.lgs. n. 546/1942

    Richiamato in relazione ai rimedi/processi (richiama la norma come presidio procedurale utile nel ricorso), come indicato nel motivo di cassazione

Massime di principio

  • Il conferimento di ramo d'azienda non è assimilabile alla fusione per incorporazione: la prima realizza una successione a titolo particolare, la seconda una successione universale; le conseguenze fiscali/tributarie possono essere differenti.
  • Per l'annualità in cui si realizza il conferimento di ramo d'azienda contenente unità locali, entrambe le parti (conferente e conferitaria) sono tenute al pagamento del diritto annuale camerale: il conferente resta obbligato fino a che non comunica la cancellazione dell'unità dal Registro delle imprese; la conferitaria diventa titolare dell'obbligo in via piena dall'anno successivo.
  • Solo nel caso di fusione per incorporazione si ritiene che l'obbligo relativo alle unità locali sia stato assolto dalla società incorporata e non gravi nuovamente sulla società incorporante nell'anno della fusione (a condizione che il pagamento sia stato effettuato dalla società incorporata).
  • Il presupposto del diritto annuale è l'iscrizione/annotazione nel Registro delle imprese o nel REA: la semplice trascrizione/trasferimento dell'attività non determina automaticamente la cancellazione dell'obbligo per il soggetto cedente/conferente.
  • Per evitare pagamenti duplicati e controversie, chi trasferisce unità locali dovrebbe tempestivamente comunicare alla Camera di Commercio la cancellazione delle unità e il subentro della conferitaria, rispettando i termini (es. domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo) necessari per far valere l'esonero dall'anno successivo.
  • In presenza di operazioni societarie complesse (conferimenti, cessioni, fusioni) è opportuno verificare e documentare: a) se l'operazione realizza successione universale o particolare; b) lo stato delle iscrizioni/cancellazioni nel Registro delle imprese/REA; c) i pagamenti già effettuati per le unità locali, per valutare rischi di doppia imposizione e adottare gli opportuni adempimenti comunicativi

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