Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2816/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sanzione disciplinare (sospensione dall'Albo per un anno) irrogata per l'omessa corresponsione di compensi ai collaboratori del "Corriere Laziale" (in particolare Stefano Pesce) e per l'utilizzo di quietanze non veritiere; censure relative a presunto mutamento dell'incolpazione ("incolpazioni a sorpresa"), vizi di prova (valore delle quietanze, necessità di querela di falso), responsabilità del direttore vs dell'editore, applicazione di una aggravante non prevista e irragionevolezza/proporzionalità della sanzione, nonché eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in sede di rinvio, la Corte d'appello ha correttamente valutato che il nucleo essenziale della contestazione (l'omessa corresponsione dei compensi) è rimasto invariato e che le quietanze false sono state utilizzate come prova dell'omesso pagamento e non come autonoma nuova incolpazione; ha confermato la responsabilità disciplinare del direttore per mancata vigilanza e la proporzionalità della sanzione. Inoltre ha respinto le doglianze relative a querela di falso, al valore probatorio delle quietanze e alla prescrizione, ritenendo l'illecito di natura permanente e non prescrittosi nel modo dedotto dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Fondamento della cassazione accolta in precedenza: possibilità di annullamento per omesso esame di un fatto decisivo (mutamento dell'incolpazione). Il giudice del rinvio però può riesaminare il merito purché eviti l'errore indicato dalla cassazione.

  • principio del divieto di "incolpazioni a sorpresa" (giurisprudenza richiamata)

    Non sussiste trasformazione vietata dell'addebito quando il nucleo essenziale del fatto contestato rimane immutato e gli elementi aggiunti servono come prova a sostegno dell'accusa originaria.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato nelle censure relative al rispetto del principio di diritto enunciato dalla cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul punto.

  • art. 111 Cost.

    Invoke in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia potuto difendersi adeguatamente anche sulle ricostruzioni probatorie emerse.

  • artt. 345 e 346 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente sul principio devolutivo dell'impugnazione: la Corte ha osservato che gli atti e le deliberazioni degli organi dell'ordine non sono giudiziarie e l'impugnazione davanti al giudice ordinario non subordina l'esame ad un limite formale diverso da quello già precisato dalla cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: chi eccepisce l'invalidità o la genuinità di una scrittura privata incombe sull'onere di provarne la genuinità; le quietanze rilasciate da terzi sono meri indizi e valutabili liberamente dal giudice.

  • art. 2722 c.c.

    Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari riguarda i documenti contrattuali formati da entrambe le parti; non si applica alle quietanze (dichiarazioni unilaterali) come nel caso di specie.

  • art. 58 legge n. 69/1963

    Regola la prescrizione dell'azione disciplinare nel settore giornalistico; la Corte ha ricordato che la prescrizione può maturare anche in pendenza del giudizio e che, per fatti di carattere permanente (come omessa vigilanza sul pagamento delle retribuzioni), il termine decorre dal giorno in cui cessa la permanenza.

  • art. 35 legge n. 69/1963

    Richiamato relativamente ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e alla necessità di documentazione che dimostri la retribuzione; le certificazioni dell'editore e le quietanze dell'interessato non sono sempre sufficienti.

  • art. 27 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Richiamato per i rapporti tra deliberazioni dell'Ordine e impugnazione davanti alla giurisdizione ordinaria; conferma che le pronunce dell'Ordine sono impugnabili in sede giurisdizionale.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge n. 176/2020)

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio nelle forme indicate; disciplinava modalità del procedimento in Cassazione in quel periodo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente alla luce dell'esito del procedimento; la Corte ha fatto obbligo di valutare il versamento se dovuto.

  • art. 158 c.p. (richiamato analogicamente)

    Usato analogicamente per qualificare la natura permanente della condotta (omessa vigilanza) e il momento da cui far decorrere la prescrizione.

Massime di principio

  • Il divieto di "incolpazioni a sorpresa" opera quando il giudice cambia il nucleo fattuale dell'addebito; non sussiste se il fatto essenziale rimane lo stesso e gli elementi aggiunti servono solo da prova a sostegno della stessa contestazione.
  • Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite hanno valore di indizio e sono liberamente valutabili dal giudice; non è sempre necessaria la querela di falso per contestarle in sede civile/disciplinare.
  • In procedimenti disciplinari dell'Ordine dei giornalisti, il giudice ordinario può riesaminare i fatti in sede di rinvio, pur dovendo tener conto del principio indicato dalla cassazione; non è però vincolato a limitarsi esclusivamente al punto indicato nella sentenza di annullamento.
  • La responsabilità disciplinare del direttore può essere affermata anche se l'obbligo formale di pagamento ricade sull'editore quando il direttore abbia agito o se ne sia avvantaggiato e non abbia vigilato sul rispetto del decoro e della dignità della professione.
  • La qualificazione di una circostanza come "aggravante" formale richiede che sia prevista come tale; gli elementi emergenti dall'istruttoria possono però essere valutati per determinare la gravità complessiva del fatto e la misura della sanzione senza necessità di etichettarli come aggravanti tecniche.
  • Per gli illeciti di natura permanente la prescrizione decorre dal giorno in cui la condotta cessa: occorre individuare il termine finale della permanenza, non semplicemente la data di un singolo documento o atto.
  • Il sindacato di legittimità non consente di rimettere completamente in discussione la valutazione di merito delle prove se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la propria decisione; la cassazione controlla conformità giuridica e coerenza argomentativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.