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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2852/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. avverso la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento Ici per la revoca dell'agevolazione "prima casa" ritenendo l'immobile "abitazione di lusso". I ricorrenti sostenevano di aver provato documentalmente che la superficie dell'immobile era inferiore a 240 mq e quindi non rientrava nei parametri di casa di lusso

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la revocazione perché non sussisteva il contrasto di giudicati richiesto dall'art. 395 n.5 c.p.c.: la sentenza precedente (tra Agenzia e venditori) non aveva identità di parti rispetto alla sentenza impugnata (Agenzia e acquirenti), né risultava un giudicato esterno opponibile; inoltre, sotto il profilo della decadenza dall'esercizio del potere impositivo si era formato un giudicato implicito interno che escludeva la revocazione. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile l'eccezione fondata su prova della superficie (terzo motivo) come non pertinente rispetto al fondamento della revocazione per contraddittorietà fra giudicati. Ha corretto eventuali errori di motivazione della CTR ex art. 384 c.p.c. ma ha confermato il rigetto del ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. n. 5

    Motivo di revocazione per contraddittorietà con altra sentenza avente autorità di cosa giudicata: richiede identità di parti e di oggetto o che la precedente sentenza abbia trattato una questione pregiudiziale comune; qui non sussisteva identità soggettiva/oggettiva necessaria

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la revocazione ordinaria è ammessa solo con riferimento a sentenze che non siano ulteriormente impugnabili sull'accertamento di fatto: la disciplina limita l'ammissibilità della revocazione nei giudizi tributari

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5

    Motivi di ricorso per cassazione: violazione di norme di diritto, motivazione, omesso esame di fatto decisivo. La Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione è limitato ai vizi gravi (mancanza, apparente, contraddittorietà) e può correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c.

  • art. 6 DM 2 agosto 1969

    Definizione/criteri per la qualificazione delle abitazioni di lusso (soglia di 240 mq richiamata nella controversia per la qualificazione dell'immobile)

  • d.P.R. n. 131/1986 (art. 67 e art. 76 richiamati)

    art. 67 d.P.R. 131/1986; art. 76 d.P.R. 131/1986

    Norme sulla decadenza/termini del potere impositivo dell'amministrazione finanziaria: la Corte ha ritenuto che la questione della decadenza fosse stata in sostanza già definita (giudicato implicito interno), impedendo la revocazione su tale punto

  • art. 11 L. 289/2002

    Norma sulla proroga dei termini per l'azione imposta dall'Amministrazione; rilevante nella valutazione della decadenza dall'esercizio del potere impositivo

  • art. 2909 c.c.

    Principi sull'efficacia soggettiva e oggettiva del giudicato (identificazione dell'azione, delle parti e della causa petendi) utili per il confronto tra sentenze ai fini della revocazione

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1‑quater d.P.R. 115/2002

    Riferimento ai presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte del contribuente, richiamato nella liquidazione delle spese

  • art. 54 D.L. 22/06/2012 n. 83 (riforma art. 360 c.p.c.)

    art. 54 d.l. 22/6/2012 n. 83 conv. in L. 7/8/2012 n. 134

    Riforma che ha ristretto il sindacato della Cassazione sulla motivazione, lasciando rilevanti solo i vizi di motivazione costitutivi di violazione di legge

Massime di principio

  • La revocazione per contraddittorietà (art. 395 n.5 c.p.c.) presuppone identità di parti e di oggetto tra le due decisioni o che la prima abbia deciso una questione pregiudiziale comune: senza questi requisiti la revocazione è inammissibile
  • In materia tributaria la revocazione ordinaria è ammessa solo nei limiti fissati dall'art. 64 d.lgs. 546/1992; se la questione di fatto può ancora essere sindacata con i mezzi ordinari, la revocazione è preclusa
  • Un giudicato implicito interno su una questione (es. decadenza dall'esercizio del potere impositivo) può escludere la possibilità di revocazione successiva, se la parte non ha impugnato quella questione nei termini
  • Le censure in Cassazione sulla motivazione sono ammesse solo per vizi gravi (assenza, apparente, contraddittorietà insanabile); difetti di sufficienza logica non sono di regola rilevanti
  • Prove o questioni di fatto (es. perizia sulla superficie) raramente rendono ammissibile una revocazione fondata su contraddittorietà di giudicati, se la revocazione è limitata a valutare la compatibilità tra sentenze e non il merito materiale
  • Prima di proporre revocazione per contrasto di giudicati è essenziale verificare l'identità soggettiva e oggettiva delle sentenze e l'effettiva efficacia del giudicato tra le stesse parti; in mancanza, conviene valutare i rimedi ordinari (impugnazioni) o azioni dirette sul merito

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