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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02495/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. I motivi riguardavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento operato da un agente della Polizia di Stato, ritenuto dal ricorrente prova acquisita contra legem; dall'altro, la quantificazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e il mancato riconoscimento della pena pecuniaria sostitutiva. La difesa sosteneva in sostanza l'illegittimità dell'individuazione dell'imputato e l'erroneità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità e sulla pena riproducessero questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, e che la doglianza sull'individuazione dell'imputato fosse manifestamente infondata perché nel processo penale vige il principio di atipicità della prova ex art. 189 c.p.p., che consente anche riconoscimenti informali, la cui attendibilità va valutata in base alla credibilità della dichiarazione del riconoscente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indica il reato di evasione oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello e non scalfita dal ricorso.

  • art. 189 c.p.p.

    esprime il principio di atipicità della prova nel processo penale; il riconoscimento informale effettuato dalla polizia giudiziaria può essere utilizzato come prova atipica, la cui attendibilità dipende dalla credibilità di chi effettua l'identificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo penale il riconoscimento informale dell'indagato o imputato da parte della polizia giudiziaria può essere valorizzato come prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p., purché il giudice ne valuti l'affidabilità in concreto.
  • La deduzione in cassazione di censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione del dissenso difensivo sulla valutazione delle prove e sul trattamento sanzionatorio.
  • La doglianza che prospetti una presunta illegittimità dell'individuazione dell'imputato è manifestamente infondata se l'operazione si fonda su una personale conoscenza del soggetto e non viola regole processuali specifiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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