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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10421/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (affittuaria)

La controversia

Due società avevano stipulato un accordo denominato "contratto di affitto d'azienda commerciale" relativo a un complesso aziendale con sede in Castiglione Olona, con canone annuo, ma anche con previsioni ulteriori: esclusione dal compendio aziendale dei beni del magazzino, possibilità di acquisto dei beni ivi presenti secondo un prezzario allegato, obblighi di custodia e di separazione dei beni, e facoltà di restituzione del magazzino o dei beni in esso contenuti. Nata una controversia sulla consistenza e valorizzazione della merce del magazzino e sui rapporti di dare/avere per i prelievi e acquisti di beni, la società affittuaria ha convenuto la controparte davanti al Tribunale di Milano chiedendo accertamenti sulla consistenza e sul valore dei beni, sui prelievi/acquisti effettuati, sul saldo tra le parti e sull'assenza di inadempimenti a suo carico. La convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Varese; nelle more è sopravvenuto il fallimento della convenuta e il giudizio è stato riassunto nei confronti del curatore, che ha ribadito l'eccezione. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo nulla la clausola derogativa per effetto della disciplina inderogabile dell'affitto d'azienda. La società attrice ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo: (i) tardività/rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza oltre i termini; (ii) erronea disapplicazione del precedente giudicato interno/esterno formatosi in altra ordinanza di Cassazione tra le stesse parti sul medesimo contratto, che aveva già riconosciuto la validità della clausola di foro; (iii) violazione delle norme sulla competenza e sul contenuto del provvedimento per avere il tribunale ricondotto la controversia alla disciplina tipica dell'affitto d'azienda invece che a quella del contratto complesso unitario. Il Fallimento ha resistito e ha anche sostenuto che talune domande avrebbero dovuto essere trattate in sede di verifica del passivo o nel rito fallimentare, ma la Corte ha ritenuto inammissibile tale eccezione nel regolamento di competenza.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'eccezione del fallimento relativa alla improcedibilità/improponibilità delle domande in sede ordinaria, trattandosi non di questione di competenza ma di rito fallimentare. Ha poi rigettato il primo motivo, perché l'eccezione di incompetenza territoriale era stata tempestivamente sollevata dalla convenuta e non rilevata d'ufficio dal Tribunale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ribadito che l'accordo tra le parti aveva natura di contratto misto/unitario, con commistione di affitto d'azienda, deposito e vendita (o promessa condizionata di vendita) dei beni di magazzino; ai fini della competenza, in una simile fattispecie rileva il contenuto delle domande e non la scomposizione del rapporto nei singoli schemi tipici. Ne consegue che non opera la competenza territoriale inderogabile prevista per il solo affitto d'azienda e che le parti potevano validamente pattuirne una convenzionale. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Milano e ha condannato il Fallimento resistente al pagamento delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.c.

    richiamato dal resistente e dal tribunale come base dell'eccezione di incompetenza territoriale

  • art. 28 c.p.c.

    menzionato nei motivi di ricorso in relazione alla competenza territoriale

  • art. 29 c.p.c.

    menzionato nei motivi di ricorso in relazione alla competenza territoriale

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato per la preclusione alla rilevazione d'ufficio dell'incompetenza oltre i termini; la Corte ha escluso la preclusione perché l'eccezione era stata tempestivamente proposta dalla convenuta

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato in tema di regolamento di competenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della decisione sul thema decidendum

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della decisione sul thema decidendum

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della motivazione del provvedimento

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato dal tribunale come fondamento della competenza territoriale inderogabile; la Corte ha escluso che tale disciplina si applicasse alla fattispecie concreta, qualificata come contratto unitario misto con foro convenzionale

  • art. 47, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la scrittura difensiva del resistente nel regolamento

  • artt. 51 e 52 l. fall.

    richiamati per affermare il canone della universalità soggettiva e la necessità di accertamento del credito in sede concorsuale, ma la questione è stata ritenuta estranea al regolamento di competenza

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nelle vicende processuali per la concessione dei termini istruttori

  • art. 2041 c.c.

    non citato espressamente nel testo; non incluso

  • art. 2932 c.c.

    non citato espressamente nel testo; non incluso

Massime di principio

  • Quando le parti hanno dato vita a un'operazione economica unitaria composta da elementi riconducibili a più schemi tipici, la qualificazione ai fini della competenza non può essere ottenuta scomponendo artificialmente il rapporto nei singoli contratti tipici se ciò contrasterebbe con la causa concreta dell'assetto negoziale.
  • Ai fini dell'individuazione del giudice competente rileva il contenuto della domanda proposta dall'attore e il rapporto dedotto in giudizio, non una lettura atomistica dei singoli elementi contrattuali avulsi dalla loro connessione funzionale.
  • La competenza territoriale inderogabile prevista per uno specifico contratto tipico non si estende automaticamente a un contratto misto o atipico unitario, se la clausola convenzionale di foro è coerente con la complessiva operazione negoziale.
  • L'eccezione di improcedibilità o improponibilità connessa all'assoggettamento al rito concorsuale non integra di per sé una questione di competenza e non può essere fatta valere come tale nel regolamento di competenza.
  • Se l'eccezione di incompetenza territoriale è stata tempestivamente proposta dalla parte convenuta, il giudice non la rileva d'ufficio e non opera la preclusione di cui all'art. 38 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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