Cassazione Civile, Ordinanza n. 16726/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva convalidato il protrarsi del suo trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri per ulteriori 30 giorni. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 111 e 13 Cost. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di pace avesse motivato solo in modo apparente, limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti senza una reale esplicazione delle ragioni della convalida. La doglianza richiamava anche una memoria asseritamente depositata, ma dal provvedimento impugnato non risultava il deposito di tale atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento di convalida fosse comunque motivato, seppur sinteticamente, mediante richiamo ai presupposti dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e alla necessità di accertamenti sull'identità e sulla nazionalità del trattenuto. Ha inoltre osservato che il ricorso faceva riferimento a una memoria il cui deposito non risultava dal provvedimento impugnato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. Escluso il raddoppio del contributo unificato, in quanto il ricorso era esente.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato quale base normativa dei presupposti del trattenimento e della sua convalida; la motivazione del giudice di pace è stata ritenuta sufficiente perché ancorata a tali presupposti e alla necessità di identificazione e accertamento della nazionalità.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro della motivazione del provvedimento, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione perché il provvedimento era comunque motivato in modo sia pure sintetico.
art. 13 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla libertà personale, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la convalida risultava motivata.
richiamato come vizio dedotto per violazione di legge; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In tema di convalida del trattenimento amministrativo dello straniero, il provvedimento del giudice può ritenersi sufficientemente motivato quando richiami i presupposti legali della misura e la necessità di svolgere accertamenti sull'identità o sulla nazionalità, anche in forma sintetica.
- La censura di omessa motivazione non può fondarsi su atti o memorie il cui deposito non risulti dal provvedimento impugnato, se tale circostanza non sia dimostrata nel ricorso.
- Quando il provvedimento impugnato contiene un minimo apparato argomentativo coerente con la base legale della misura, il ricorso per cassazione che denunci una motivazione del tutto mancante può essere dichiarato inammissibile.
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