Cassazione Penale, Sentenza n. 42851/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Serino era stato condannato per truffa aggravata (art. 640 cod. pen., con aggravante di cui all'art. 61 n.11) per avere, in qualità di subagente, contraffatto, annullato o non emesso polizze assicurative relative alla sua subagenzia e incassato le quietanze dai clienti, lasciandoli privi di copertura e arrecando danno anche all'agenzia. In cassazione il difensore ha contestato (i) la mancata esclusione della legittimazione a proporre querela da parte di Viggiano Paolo, che si era qualificato rappresentante della societa Viggiano e Loffredo s.r.l. senza allegare atto costitutivo o visura camerale; (ii) la mancata riqualificazione del fatto in violazione dell'art. 646 cod. pen.; (iii) la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato la legittimazione della querela sulla base degli atti prodotti e dell'incarico conferito a Serino, che il comportamento consistente nell'incassare premi senza attivare le coperture integrava la truffa per mezzo di "menzogna" ai sensi dell'art. 640 cod. pen. (escludendo la necessità di riqualificazione in art. 646), e che il rigetto della concessione delle attenuanti generiche era motivato in modo non manifestamente illogico. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha confermato che il reato di truffa si integra anche tramite la 'menzogna' come forma di artificio o raggiro finalizzato a ingenerare un falso convincimento nella vittima; il comportamento di incassare premi senza attivare le polizze è ritenuto compatibile con questa fattispecie.
Richiamato come circostanza aggravante nell'imputazione; la sentenza ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'aggravante indicata.
Il difensore chiedeva la riqualificazione in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che i fatti contestati fossero più correttamente inquadrabili nella truffa (art. 640) e che non sussistessero i presupposti per la riqualificazione.
Applicato per condannare la parte che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e, avendo rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, alla corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende (equo importo di 3.000 euro).
Cass. 42719/2010 Rv. 248662
Cass. 42719/2010 Rv. 248662
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui la sola menzogna integra l'elemento del raggiro nel reato di truffa; principio applicato nel caso concreto.
Cass. n. 33612/21
Richiamata come decisione con fattispecie diversa: in quella vicenda si era trattato un caso da valutare ai fini dell'art. 646, ma la differenza era che gli assicurati non avevano proposto querela; la Corte ha ritenuto il precedente non applicabile al caso concreto.
Cass., Sez. 5, Sent. n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli) Rv. 271269-01
Cass., Sez. 5, Sent. n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269-01
Citata per il principio che la mancata concessione delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivata e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La truffa (art. 640) può essere integrata anche dalla 'menzogna' che induce un errore nella vittima; non è necessario che l'artificio sia complesso se dalla condotta emerge il convincimento ingannevole finalizzato al profitto.
- La mancata produzione in querela di documenti societari non è automaticamente decisiva se dal complesso probatorio emerge comunque la qualità e il potere di rappresentanza della persona che ha proposto la querela.
- La richiesta di riqualificazione del reato in altra fattispecie richiede che i fatti concreti risultino più coerenti con la nuova qualificazione; il semplice richiamo a un articolo diverso non è sufficiente senza un'analisi fattuale convincente.
- Le censure sulla concessione delle attenuanti generiche sono difficilmente accolte in Cassazione se la motivazione della corte di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso; pertanto va valutata con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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