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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08455/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in relazione a un episodio di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aveva determinato la pena finale in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 88.700,00 di multa. Dal testo emerge che la difesa contestava in sostanza la congruità del trattamento sanzionatorio, ritenendo che la pena fosse stata illegittimamente o insufficientemente motivata, in particolare perché la pena base era stata tenuta distante dal minimo edittale. La Corte di cassazione ha però ritenuto ineccepibile la motivazione del giudice di merito, valorizzando la gravità oggettiva della condotta: l'imputato era alla guida del veicolo usato per il trasporto di cittadini extracomunitari, aveva tenuto una guida estremamente pericolosa per i trasportati e per gli operanti intervenuti, e alla vista degli operanti si era spostato sul sedile del passeggero simulando di essere egli stesso trasportato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto sufficiente e corretta la motivazione della sentenza di merito sulla determinazione della pena, osservando che, quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale, il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può bastare a giustificarne la congruità; nel caso concreto, inoltre, la Corte territoriale aveva motivato in modo dettagliato sul disvalore della condotta e sul distacco dal minimo di legge. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è ritenuto sufficiente, soprattutto quando la pena inflitta è vicina al minimo edittale, per motivare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    La norma viene richiamata come parametro generale per la commisurazione della pena e per la valutazione della sua congruità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazio ne della causa di inammissibilità"

    La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone, in mancanza di elementi contrari, che non sia provata l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la pena applicata si colloca sensibilmente più vicino al minimo edittale che al massimo, la motivazione sulla sua congruità può essere sintetica e limitarsi al richiamo dei criteri di cui all'art. 133 c.p., purché il giudice di merito abbia comunque dato conto degli elementi essenziali della gravità del fatto.
  • La censura di legittimità sulla quantificazione della pena è infondata se la sentenza di merito contiene una motivazione chiara, puntuale e non illogica sul disvalore della condotta e sulle ragioni del distacco dal minimo edittale.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue automaticamente, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nella valutazione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la condotta di guida pericolosa del veicolo adibito al trasporto e i comportamenti simulativi finalizzati a eludere l'intervento degli operanti possono essere valorizzati dal giudice di merito ai fini della gravità del fatto e della commisurazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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