Cassazione Penale, Sentenza n. 49556/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Bergamo rilevando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., un'erronea applicazione della legge penale: la pena inflitta (multa di euro 10.000,00) è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 (minimo indicato in euro 15.000,00) e dalla motivazione non risulta alcun riconoscimento di circostanze attenuanti che giustifichino tale riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bergamo, diversa persona fisica. La Corte ha escluso la possibilità di procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, (lett. indicata nel provvedimento) perché dalla sentenza di merito emergono spazi di valutazione discrezionale che richiedono un nuovo esame da parte del giudice di merito; inoltre non è stata ritenuta necessaria la nomina di un sostituto difensore per l'udienza odierna in quanto la trattazione si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 (minimo edittale indicato in euro 15.000,00)
La norma fissa un minimo edittale della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che una pena inferiore al minimo senza riconoscimento di circostanze attenuanti costituisce violazione della disciplina edittale.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per cassazione invocato dal Procuratore generale per dedurre erronea applicazione della legge penale (determinazione della pena in contrasto con il minimo edittale).
art. 620, comma 1, cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen.
Previsione che consente, in alcuni casi, alla Corte di cassazione di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non utilizzabile tale potere perché permangono valutazioni discrezionali spettanti al giudice di merito.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020
Consente la trattazione in forma scritta di procedimenti; la Corte ha ritenuto che, non essendo stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, la causa potesse essere decisa senza udienza e senza necessità di nomina di sostituto difensore.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa per chiedere la nomina di un sostituto difensore; la Corte ha ritenuto superflua la nomina alla luce della trattazione scritta.
Massime di principio
- Se la pena inflitta è inferiore al minimo edittale previsto dalla norma, e la sentenza non indica il riconoscimento di circostanze attenuanti che giustifichino la riduzione, si configura un vizio che può essere censurato per errata applicazione della legge penale.
- Il pubblico ministero (o procuratore generale) può impugnare in Cassazione per erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), chiedendo l'annullamento quando la determinazione della pena contrasti col parametro edittale.
- La Corte di cassazione annulla e rinvia quando permangono valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito; provvedimenti di annullamento senza rinvio o rideterminazione diretta della pena sono possibili solo quando non restano spazi valutativi discrezionali.
- In assenza di una motivazione che riconosca attenuanti, il giudice non può autonomamente infliggere una pena al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- Se la procedura si svolge in forma scritta (art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. L.176/2020) e non è stata richiesta tempestivamente la trattazione orale, non è necessaria la nomina di un sostituto difensore per l'udienza.
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