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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02264/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da alcuni verbali di accertamento elevati tra il 5 maggio e il 12 giugno 2017 per l’uso non autorizzato della corsia preferenziale di via di Portonaccio. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo sussistente la buona fede per scusabile errore dei conducenti; il tribunale, in appello, ha invece riformato la decisione, ritenendo provata l’adeguatezza della segnaletica e insussistente l’esimente. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di documenti decisivi sulla supposta inadeguatezza della segnaletica; omesso esame della mozione n. 50 del 27 giugno 2017 dell’Assemblea capitolina; violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 nella interpretazione della buona fede.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che, quando l’opponente non contesta l’inesistenza del segnale ma la sua inadeguatezza, l’onere della prova grava sull’opponente; ha ritenuto che il tribunale avesse motivato adeguatamente sulla presenza di segnaletica verticale e orizzontale, sulle attività informative e sul periodo di sperimentazione/pattugliamento. Ha inoltre escluso la decisività della mozione consiliare, qualificandola come atto politico privo di valore provvedimentale, e ha ribadito che per le sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa superabile solo con prova dell’assenza di colpa e che la buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato per la rappresentanza processuale della parte che ha agito anche personalmente.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato come parametro della censura sulla decisione di merito, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per l’omesso esame di documenti; la Corte ha ribadito che il giudice non deve esaminare ogni singola prova, potendo selezionare quelle ritenute decisive.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme agli artt. 113 e 115 c.p.c.; la doglianza è stata respinta perché attinente alla valutazione delle prove riservata al merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti/documenti decisivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata; sono state liquidate somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    La Corte ribadisce che nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa; l’autore deve provare di aver agito senza colpa. La buona fede è esimente solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, se l’opponente allega non l’inesistenza della segnaletica ma la sua inadeguatezza, l’onere di provarne l’insufficienza grava sull’opponente.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo documento o argomento difensivo, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
  • Nei procedimenti sanzionatori amministrativi l’accertamento della violazione comporta una presunzione di colpa, superabile solo con prova contraria dell’assenza di colpa da parte dell’agente.
  • L’esimente della buona fede nelle sanzioni amministrative richiede circostanze concrete e positive, idonee a far ritenere lecita la condotta, non essendo sufficiente un generico errore o affidamento soggettivo.
  • Un atto politico o meramente raccomandatorio privo di effetti provvedimentali non ha, di regola, decisività probatoria per incidere sulla validità di verbali di accertamento già emessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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