Cassazione Civile, Ordinanza n. 02264/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni verbali di accertamento elevati tra il 5 maggio e il 12 giugno 2017 per l’uso non autorizzato della corsia preferenziale di via di Portonaccio. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo sussistente la buona fede per scusabile errore dei conducenti; il tribunale, in appello, ha invece riformato la decisione, ritenendo provata l’adeguatezza della segnaletica e insussistente l’esimente. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di documenti decisivi sulla supposta inadeguatezza della segnaletica; omesso esame della mozione n. 50 del 27 giugno 2017 dell’Assemblea capitolina; violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 nella interpretazione della buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che, quando l’opponente non contesta l’inesistenza del segnale ma la sua inadeguatezza, l’onere della prova grava sull’opponente; ha ritenuto che il tribunale avesse motivato adeguatamente sulla presenza di segnaletica verticale e orizzontale, sulle attività informative e sul periodo di sperimentazione/pattugliamento. Ha inoltre escluso la decisività della mozione consiliare, qualificandola come atto politico privo di valore provvedimentale, e ha ribadito che per le sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa superabile solo con prova dell’assenza di colpa e che la buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la rappresentanza processuale della parte che ha agito anche personalmente.
Invocato come parametro della censura sulla decisione di merito, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Invocato per l’omesso esame di documenti; la Corte ha ribadito che il giudice non deve esaminare ogni singola prova, potendo selezionare quelle ritenute decisive.
Invocato insieme agli artt. 113 e 115 c.p.c.; la doglianza è stata respinta perché attinente alla valutazione delle prove riservata al merito.
Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti/documenti decisivi.
Richiamato per la definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata; sono state liquidate somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende.
La Corte ribadisce che nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa; l’autore deve provare di aver agito senza colpa. La buona fede è esimente solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, se l’opponente allega non l’inesistenza della segnaletica ma la sua inadeguatezza, l’onere di provarne l’insufficienza grava sull’opponente.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo documento o argomento difensivo, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
- Nei procedimenti sanzionatori amministrativi l’accertamento della violazione comporta una presunzione di colpa, superabile solo con prova contraria dell’assenza di colpa da parte dell’agente.
- L’esimente della buona fede nelle sanzioni amministrative richiede circostanze concrete e positive, idonee a far ritenere lecita la condotta, non essendo sufficiente un generico errore o affidamento soggettivo.
- Un atto politico o meramente raccomandatorio privo di effetti provvedimentali non ha, di regola, decisività probatoria per incidere sulla validità di verbali di accertamento già emessi.
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