Cassazione Penale, Sentenza n. 27374/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa relativa alla vendita di un immobile: si contestava il travisamento della prova riguardante la corrispondenza email tra le parti e i tecnici (sostenendo che la parte acquirente fosse a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo) e la errata applicazione delle norme sul procedimento SCIA (in particolare art. 19 L. 241/90) nonché l'errata ricostruzione dell'elemento soggettivo (si sosteneva la buona fede e l'assenza di dolo, dato che la sospensione amministrativa sarebbe stata emessa tardivamente e non avrebbe invalidato la SCIA).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non decisivo il travisamento denunciato: sebbene la documentazione dimostrasse che l'acquirente fosse informata dell'avvio di pratiche amministrative, mancava invece la conoscenza, al momento del rogito, dell'emanazione del provvedimento di sospensione dei lavori; tale mancata informazione è stata valutata come idonea ad aver indotto in errore la parte acquirente e a determinare la conclusione del contratto. La prospettazione della buona fede del ricorrente è stata respinta: l'omissione del dato rilevante (la sospensione) è stata ritenuta consapevolmente decettiva e rilevante ai fini della responsabilità penale e della possibilità per la parte civile di non stipulare. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al rimborso delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado.
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
Richiamata nella prospettazione difensiva in relazione al regime della SCIA e all'efficacia dei provvedimenti amministrativi; la Corte ha ritenuto irrilevante l'affermazione che la sospensione fosse tardiva e quindi inefficace: l'esistenza e la notifica del provvedimento di sospensione, anche se impugnabile, era idonea a precludere la regolarizzazione e andava comunicata all'acquirente
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza costituzionale
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata a supporto del principio che consente l'applicazione di misure riparatorie/equilibratrici (quali i versamenti alla Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità del ricorso dipenda da colpa o negligenza del ricorrente
Massime di principio
- L'omissione di comunicare un provvedimento amministrativo rilevante prima della stipula di un contratto può integrare il reato di truffa se tale silenzio è idoneo ad indurre in errore la controparte, anche se quest'ultima era a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo generico.
- La conoscenza di un procedimento amministrativo da parte dell'acquirente non equivale automaticamente alla conoscenza di provvedimenti specifici (es. ordinanze di sospensione): è necessario informare espressamente su atti che incidono sulla regolarità e sull'utilizzabilità dell'immobile.
- La buona fede del venditore non è in sé sufficiente a escludere il dolo se il comportamento omissivo era idoneo a determinare la conclusione del contratto e il venditore aveva contezza dell'atto impeditivo o della sua notifica.
- Per impugnare con successo un motivo che denuncia travisamento della prova è necessario dimostrare che l'errore di valutazione sia stato decisivo per la decisione; l'esistenza di documenti contraddittori non basta se non incidono sull'elemento decisivo del giudizio.
- In controversie immobiliari con pratiche urbanistiche pendenti, è prudente conservare e produrre documentazione chiara delle comunicazioni con l'acquirente e, in presenza di provvedimenti ostativi, valutare la sospensione del rogito o l'inserimento di clausole contrattuali di garanzia/escrow.
- La difesa in appello e in cassazione deve centrare l'attacco sull'elemento essenziale della decisione (es. la conoscenza al momento del rogito della sospensione) e dimostrare in modo specifico come la valutazione giudiziale sia stata decisivamente viziata.
- L'inammissibilità del ricorso, quando imputabile a negligenza o colpa del difensore/ricorrente, può comportare sanzioni economiche (anche a favore della Cassa delle ammende) oltre alla condanna alle spese processuali.
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