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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27374/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa relativa alla vendita di un immobile: si contestava il travisamento della prova riguardante la corrispondenza email tra le parti e i tecnici (sostenendo che la parte acquirente fosse a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo) e la errata applicazione delle norme sul procedimento SCIA (in particolare art. 19 L. 241/90) nonché l'errata ricostruzione dell'elemento soggettivo (si sosteneva la buona fede e l'assenza di dolo, dato che la sospensione amministrativa sarebbe stata emessa tardivamente e non avrebbe invalidato la SCIA).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non decisivo il travisamento denunciato: sebbene la documentazione dimostrasse che l'acquirente fosse informata dell'avvio di pratiche amministrative, mancava invece la conoscenza, al momento del rogito, dell'emanazione del provvedimento di sospensione dei lavori; tale mancata informazione è stata valutata come idonea ad aver indotto in errore la parte acquirente e a determinare la conclusione del contratto. La prospettazione della buona fede del ricorrente è stata respinta: l'omissione del dato rilevante (la sospensione) è stata ritenuta consapevolmente decettiva e rilevante ai fini della responsabilità penale e della possibilità per la parte civile di non stipulare. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e al rimborso delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado.

Norme richiamate

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19

    Richiamata nella prospettazione difensiva in relazione al regime della SCIA e all'efficacia dei provvedimenti amministrativi; la Corte ha ritenuto irrilevante l'affermazione che la sospensione fosse tardiva e quindi inefficace: l'esistenza e la notifica del provvedimento di sospensione, anche se impugnabile, era idonea a precludere la regolarizzazione e andava comunicata all'acquirente

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza costituzionale

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a supporto del principio che consente l'applicazione di misure riparatorie/equilibratrici (quali i versamenti alla Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità del ricorso dipenda da colpa o negligenza del ricorrente

Massime di principio

  • L'omissione di comunicare un provvedimento amministrativo rilevante prima della stipula di un contratto può integrare il reato di truffa se tale silenzio è idoneo ad indurre in errore la controparte, anche se quest'ultima era a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo generico.
  • La conoscenza di un procedimento amministrativo da parte dell'acquirente non equivale automaticamente alla conoscenza di provvedimenti specifici (es. ordinanze di sospensione): è necessario informare espressamente su atti che incidono sulla regolarità e sull'utilizzabilità dell'immobile.
  • La buona fede del venditore non è in sé sufficiente a escludere il dolo se il comportamento omissivo era idoneo a determinare la conclusione del contratto e il venditore aveva contezza dell'atto impeditivo o della sua notifica.
  • Per impugnare con successo un motivo che denuncia travisamento della prova è necessario dimostrare che l'errore di valutazione sia stato decisivo per la decisione; l'esistenza di documenti contraddittori non basta se non incidono sull'elemento decisivo del giudizio.
  • In controversie immobiliari con pratiche urbanistiche pendenti, è prudente conservare e produrre documentazione chiara delle comunicazioni con l'acquirente e, in presenza di provvedimenti ostativi, valutare la sospensione del rogito o l'inserimento di clausole contrattuali di garanzia/escrow.
  • La difesa in appello e in cassazione deve centrare l'attacco sull'elemento essenziale della decisione (es. la conoscenza al momento del rogito della sospensione) e dimostrare in modo specifico come la valutazione giudiziale sia stata decisivamente viziata.
  • L'inammissibilità del ricorso, quando imputabile a negligenza o colpa del difensore/ricorrente, può comportare sanzioni economiche (anche a favore della Cassa delle ammende) oltre alla condanna alle spese processuali.

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