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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37082/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del Tribunale di sorveglianza di Ancona con cui era stata rigettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione della pena residua (condanna per concorso in detenzione e cessione illecite di cocaina). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente attribuito eccessivo rilievo all'assenza di occupazione lavorativa, mentre tale elemento avrebbe dovuto avere rilievo solo residuale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza, richiamando il principio per cui per concedere una misura alternativa alla detenzione non basta l'assenza di elementi negativi: sono necessari elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sull'emenda e sulla prevenzione della recidiva. La Corte ha precisato che la gravità dei reati, pur non determinante di per sé, è rilevante unitamente al comportamento successivo e alla concreta possibilità di reinserimento; lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento valutabile ma la sua assenza non è automaticamente ostativa, sebbene possa incidere sulla percorribilità della misura se non compensata da altre attività di utilità sociale. Nel caso concreto il Tribunale ha considerato la gravità dei reati e l'assenza di un'attività lavorativa o di utilità sociale quale elemento che indebolisce l'affidabilità esterna del condannato e ha ritenuto più adeguata, allo stato, la detenzione domiciliare. Per effetto del rigetto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47

    art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354

    Ai fini della concessione di misure alternative (es. affidamento in prova) non è sufficiente l'assenza di fattori negativi; occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole circa l'emenda e la prevenzione della recidiva. Lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento rilevabile ma la sua assenza, di per sé, non è automaticamente ostativa se compensata da altri elementi di reinserimento sociale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale occorrono elementi positivi probatori dell'emenda e della concreta possibilità di reinserimento (progetto, attività lavorativa o di utilità sociale, comportamento post‑reato).
  • L'assenza di lavoro è un elemento significativo ma non automaticamente preclusivo: può essere compensata da altre attività socialmente utili o volontariato che dimostrino impegno di reinserimento.
  • La gravità e la tipologia dei reati rilevano nella valutazione, ma il giudizio deve privilegiare l'analisi del comportamento successivo alla condanna per verificare segni di reale cambiamento.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo concreto e ancorato a dati oggettivi la scelta di negare una misura alternativa, richiamando la necessità di un serio processo di revisione critica del passato delinquenziale.
  • In mancanza di prove concrete a sostegno della richiesta di misura alternativa, il giudice può optare per misure più controllate (es. detenzione domiciliare) per garantire il controllo sulla condotta del soggetto.
  • In sede di impugnazione è necessario proporre censure specifiche e dati probatori nuovi o contestare puntualmente la motivazione: dogliane generiche sono spesso inidonee a invertire il giudizio di merito.

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