Cassazione Civile, Sentenza n. 27776/2017 del 22/11/2017
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 20 novembre 2007, relativa a ritenute alla fonte per l’anno 1996, deducendo l’inesistenza del credito, la decadenza dell’azione di riscossione, la prescrizione e l’omessa notifica della cartella presupposta. L’intimazione richiamava una cartella che la società affermava di non avere mai ricevuto. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 306/2010 depositata il 2 novembre 2010, aveva confermato l’annullamento dell’intimazione, ritenendo non provata la notifica della cartella: era stata prodotta soltanto una fotocopia, contestata, della relata del 1° ottobre 2002, senza la cartella notificata, e tale documentazione non consentiva di verificare il contenuto del carico tributario. L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 546/1992 e 50 del d.P.R. n. 602/1973. Ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva e l’assenza di litisconsorzio necessario, assumendo che, trattandosi di vizio del procedimento notificatorio, il giudizio dovesse essere rivolto esclusivamente contro il concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando il contribuente deduce l’omessa notifica della cartella presupposta e impugna l’intimazione, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario; non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario. Se quest’ultimo è destinatario dell’impugnazione, deve chiamare in giudizio l’ente impositore per non rispondere dell’esito della lite, mentre il giudice non è tenuto a integrare d’ufficio il contraddittorio. La decisione regionale è stata quindi confermata e l’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre spese generali forfetarie del 15 per cento.
Norme richiamate
In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.
Nel giudizio tributario promosso contro l’intimazione per contestare la pretesa o l’omessa notifica della cartella, la legittimazione passiva appartiene all’ente titolare del credito. Il concessionario eventualmente convenuto deve chiamare in giudizio l’ente, senza che sussista litisconsorzio necessario o un obbligo di integrazione d’ufficio.
La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge.
La cartella è l’atto che porta a conoscenza del contribuente la pretesa iscritta a ruolo; l’avviso o intimazione successiva presuppone che il contribuente sia già stato reso edotto dell’imposta dovuta. La mancata notifica della cartella vizia la sequenza procedimentale e può essere dedotta impugnando l’atto successivo.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall’art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
La notificazione dell’atto successivo consente al contribuente di far valere l’omessa notificazione della cartella presupposta oppure di contestare direttamente la pretesa tributaria; tale possibilità di difesa non sana né rende irrilevante il vizio della sequenza procedimentale.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è l’atto che porta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria iscritta a ruolo; la sua omessa notificazione costituisce un vizio della sequenza di riscossione che può essere dedotto impugnando l’intimazione o l’avviso successivo.
- Quando il contribuente, impugnando l’atto successivo alla cartella, deduce l’omessa notifica dell’atto presupposto o contesta la stessa pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario.
- Nella controversia relativa alla riscossione non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario. Se il concessionario è convenuto, grava su di esso l’onere di chiamare in giudizio l’ente titolare del credito per non rispondere dell’esito della lite; il giudice non deve integrare d’ufficio il contraddittorio.
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