Cassazione Civile, Sentenza n. 31188/2017 del 29/12/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca cessionaria)
La controversia
La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società di un credito di Euro 152.226,67, quale saldo di un conto corrente ordinario. Il credito era stato originariamente vantato da una banca, ceduto in blocco a una società finanziaria e poi fatto valere dalla banca ricorrente, inizialmente quale procuratrice della cessionaria e successivamente in proprio, a seguito della fusione per incorporazione della mandante. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 14 ottobre 2011, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo non dimostrata la titolarità del credito: né la visura camerale né l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale consentivano, secondo il Tribunale, di stabilire se il rapporto fosse incluso tra quelli ceduti o tra quelli esclusi, e l’atto di cessione non era stato prodotto. Con l’unico motivo principale, la banca ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina fallimentare, degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell’art. 1264 c.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che le formalità della cessione in blocco erano state dimostrate e che l’avviso individuava analiticamente i rapporti esclusi; il credito, non presentando le caratteristiche di tali categorie, doveva ritenersi compreso nella cessione. Il curatore ha proposto ricorso incidentale condizionato: con il primo motivo ha contestato l’ammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in opposizione allo stato passivo; con il secondo ha lamentato l’omessa verifica della data certa della documentazione, ai sensi dell’art. 2704 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale: la disciplina speciale dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 consente di individuare i rapporti ceduti in blocco per categorie e caratteristiche comuni, senza necessità di enumerare specificamente ciascun credito. L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non poteva quindi essere ritenuto insufficiente per il solo fatto di indicare per categorie i rapporti trasferiti; il Tribunale avrebbe dovuto verificare, considerate la natura del credito, la data di chiusura del conto e le altre caratteristiche del rapporto, se esso rientrasse tra i crediti ceduti o tra quelli esclusi. Il primo motivo incidentale è stato rigettato: l’opposizione allo stato passivo è un giudizio a cognizione piena, non assimilabile all’appello, e consente la produzione di nuovi documenti, purché siano specificamente indicati nel ricorso e depositati con la costituzione in giudizio. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché il Tribunale non aveva deciso, neppure implicitamente, la questione della data certa relativa alla documentazione del conto corrente; essa potrà essere riproposta nel giudizio di rinvio. Il decreto è stato cassato nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto.
La cessione bancaria in blocco è soggetta a una disciplina speciale che permette di individuare i crediti ceduti per categorie e caratteristiche comuni; non è necessaria l’indicazione specifica di ciascun rapporto, purché gli elementi oggettivi prestabiliti consentano di identificarlo senza incertezze. Il giudice deve dunque verificare se il credito azionato rientri nelle categorie trasferite o in quelle espressamente escluse.
art. 1264 c.c.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Nel regime speciale della cessione bancaria in blocco, la pubblicazione dell’avviso sostituisce la notificazione individuale prevista dalla disciplina ordinaria della cessione del credito, producendo gli effetti indicati dall’art. 58 TUB.
art. 1346 c.c.
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta d’altronde un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto dev’essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto.
L’oggetto del contratto può essere determinabile e non specificamente enumerato, se elementi obiettivi e prestabiliti contenuti nel contratto consentono di identificarlo con certezza; tale criterio vale anche per l’individuazione dei rapporti ceduti in blocco.
art. 99, comma 2, n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Correttamente, infatti, il decreto impugnato ha ritenuto ammissibile la produzione di documenti non depositati nel procedimento di verificazione, trovando applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina dettata dalla L. Fall., art. 99, sia nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che in quello ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur essendo strutturato come un rimedio a carattere impugnatorio, in quanto volto a rimuovere un provvedimento che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ai sensi della L. Fall., art. 96, non è assimilabile all’appello, configurandosi come un giudizio a cognizione piena che fa seguito ad una fase a cognizione sommaria, con la conseguenza che la produzione di nuovi documenti non trova ostacolo nel divieto stabilito dall’art. 345 c.p.c., fermo restando l’onere, previsto a pena di decadenza dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, d’indicarli specificamente nel ricorso e di depositarli all’atto della costituzione in giudizio.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo possono essere prodotti documenti nuovi rispetto alla fase di verificazione, poiché l’opposizione è un giudizio a cognizione piena e non è assimilabile all’appello. A pena di decadenza, i documenti devono però essere specificamente indicati nel ricorso e depositati con la costituzione in giudizio.
art. 345 c.p.c.
Correttamente, infatti, il decreto impugnato ha ritenuto ammissibile la produzione di documenti non depositati nel procedimento di verificazione, trovando applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina dettata dalla L. Fall., art. 99, sia nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che in quello ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur essendo strutturato come un rimedio a carattere impugnatorio, in quanto volto a rimuovere un provvedimento che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ai sensi della L. Fall., art. 96, non è assimilabile all’appello, configurandosi come un giudizio a cognizione piena che fa seguito ad una fase a cognizione sommaria, con la conseguenza che la produzione di nuovi documenti non trova ostacolo nel divieto stabilito dall’art. 345 c.p.c., fermo restando l’onere, previsto a pena di decadenza dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, d’indicarli specificamente nel ricorso e di depositarli all’atto della costituzione in giudizio.
Il divieto di nuove prove documentali in appello previsto dall’art. 345 c.p.c. non si applica all’opposizione allo stato passivo, che non è un giudizio d’appello ma un giudizio a cognizione piena.
art. 2704 c.c.
Non essendo pertanto configurabile una decisione al riguardo, neppure per implicito, la questione non può trovare ingresso in questa sede, potendo essere eventualmente riproposta nel giudizio di rinvio, per effetto dell’accoglimento del motivo di ricorso principale inerente alla questione assorbente.
La questione della data certa della documentazione, se non è stata decisa dal giudice di merito neppure implicitamente perché assorbita da una questione ritenuta pregiudiziale, non può essere esaminata per la prima volta in cassazione e può essere riproposta nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Nella cessione bancaria in blocco disciplinata dall’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, i rapporti ceduti possono essere identificati per categorie e caratteristiche comuni, senza elencazione individuale, purché gli elementi obiettivi e prestabiliti consentano di individuarli senza incertezze.
- La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non può essere considerata insufficiente per il solo fatto che elenchi per categorie i rapporti trasferiti. In caso di contestazione sulla titolarità del credito, il giudice deve confrontare le caratteristiche del credito azionato con i criteri di inclusione e con le categorie escluse dalla cessione.
- L’opposizione allo stato passivo è un giudizio a cognizione piena che segue una fase sommaria e, pur avendo carattere impugnatorio, non è assimilabile all’appello; non si applica quindi il divieto di nuove produzioni documentali previsto dall’art. 345 c.p.c., restando fermo l’onere di indicare specificamente i documenti nel ricorso e di depositarli con la costituzione in giudizio.
- Una questione di rito o di merito assorbita e non decisa, neppure implicitamente, dal giudice di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; se la causa è rinviata, la questione può essere riproposta davanti al giudice di rinvio.
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