Cassazione Civile, Sentenza n. 27258/2017 del 16/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condominio aveva affidato a un’impresa edile l’impermeabilizzazione dei lastrici solari di copertura degli edifici condominiali. L’opera presentò difetti, con infiltrazioni e macchie di umidità nelle unità immobiliari sottostanti. Nel 1997 il condominio chiese al Tribunale di Savona l’eliminazione dei vizi o, in alternativa, il risarcimento dei danni. Il Tribunale qualificò il rapporto come appalto e condannò l’appaltatore a pagare lire 69.400.000, rivalutate, oltre ai maggiori costi dell’8%, per complessive lire 105.876.520, con interessi legali dalla sentenza. Dopo una prima riforma parziale in appello, la Cassazione, con sentenza n. 3629 del 2008, accolse i primi tre motivi del condominio e rinviò alla Corte d’appello di Genova. In sede di rinvio, la Corte d’appello, con sentenza del 22 gennaio 2014, accertò che si trattava di appalto e confermò la responsabilità dell’appaltatore, anche per non avere segnalato carenze strutturali e di base che compromettevano il buon esito dell’impermeabilizzazione. Gli eredi dell’appaltatore proposero ricorso per cassazione con tre motivi: 1) contestarono la qualificazione del contratto come appalto, sostenendo che il defunto fosse un artigiano titolare di impresa individuale senza operai, e denunciarono vizi motivazionali; 2) negarono la responsabilità per i difetti strutturali dell’edificio, lamentando che non fossero state adeguatamente valutate la conoscibilità di quei difetti e le scelte del committente; 3) denunciarono extrapetizione, sostenendo che il condominio non avesse domandato il risarcimento del danno. Il condominio propose ricorso incidentale, lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta di ulteriori danni per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, quantificati in base alla svalutazione monetaria, detratto un acconto pagato l’11 dicembre 2000.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul primo motivo principale ha ritenuto corretta la qualificazione come appalto, in ragione del contenuto delle pattuizioni, dell’obbligo di consegnare l’opera per un corrispettivo a corpo, dell’organizzazione dei lavori affidata all’esecutore e della natura dell’opera; la censura mirava inoltre a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non riportava specificamente le risultanze probatorie invocate. Ha escluso anche i vizi motivazionali dedotti secondo il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. Sul secondo motivo ha confermato che l’appaltatore, tenuto a eseguire l’opera secondo le regole dell’arte, deve segnalare i difetti del progetto o delle strutture di base quando siano conoscibili con la normale diligenza e compromettano la riuscita dell’opera. La Corte d’appello aveva accertato che l’impresa era specializzata in coperture impermeabili, che l’appaltatore aveva effettuato un sopralluogo e che non aveva indicato nel preventivo interventi necessari, tra cui il rifacimento delle pendenze e la sostituzione dei messicani di piombo. La censura chiedeva, in sostanza, una rivalutazione dell’accertamento di fatto. Il terzo motivo principale è stato rigettato perché le conclusioni del condominio in primo grado comprendevano espressamente la domanda di risarcimento dei danni; correttamente, quindi, erano stati riconosciuti, oltre al rimborso del prezzo dell’opera inutilizzabile, gli ulteriori costi dei lavori, stimati nell’8% dell’importo complessivo su concorde indicazione delle parti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: pur lamentando una sostanziale omissione di pronuncia sulla domanda di ulteriori danni, non denunciava la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. e prospettava invece impropriamente un omesso esame di fatto o la violazione dell’art. 345 c.p.c. Le eredi dell’appaltatore sono state condannate, in solido, a rimborsare al condominio le spese, liquidate in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
artt. 1655 e ss. c.c.
Così decidendo, la Corte territoriale si è attenuta al principio secondo cui ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non di opera, essendo l’appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore.
La qualificazione come appalto è coerente con l’affidamento all’esecutore dell’organizzazione imprenditoriale e del rischio del risultato; in assenza di prova che il committente abbia mantenuto per sé organizzazione e divisione del lavoro, la qualità imprenditoriale dell’esecutore è elemento presuntivo rilevante.
art. 2222 c.c.
la distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto, posto che entrambi i hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un’opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d’opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall’art. 2083 cod. civ., ed il contratto di appalto postulando un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto
La distinzione tra contratto d’opera e appalto dipende dalla struttura e dalla dimensione dell’organizzazione impiegata, considerate insieme alle caratteristiche concrete dell’opera; la qualificazione richiede un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 2083 c.c.
la distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto, posto che entrambi i hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un’opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d’opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall’art. 2083 cod. civ., ed il contratto di appalto postulando un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto
La piccola impresa riconducibile alla figura dell’artigiano è indicativa del contratto d’opera, mentre l’appalto presuppone un’organizzazione imprenditoriale di maggiore dimensione; la distinzione va verificata sulla base degli elementi concreti del rapporto.
art. 1667 c.c.
Ne consegue che l’appaltatore è anche tenuto non solo a segnalare al committente la contrarietà alle regole dell’arte delle prescrizioni eventualmente impartitegli, ma anche a denunciare tempestivamente le eventuali manchevolezze del progetto o i difetti delle strutture di base su cui l’opera a lui commissionata deve necessariamente innestarsi, quando questi siano tali da non garantirne la buona riuscita, allorché di tali difetti egli si sia avveduto oppure quando essi non potevano né dovevano sfuggirgli se avesse fatto uso della normale diligenza nell’ambito delle cognizioni tecniche che gli sono richieste.
L’appaltatore deve segnalare tempestivamente al committente i difetti del progetto o delle strutture di base che possono compromettere la buona riuscita dell’opera, quando ne sia consapevole o avrebbe dovuto rilevarli con la normale diligenza e le competenze tecniche richieste.
art. 112 c.p.c.
Ciononostante il motivo di ricorso non reca, come avrebbe dovuto, alcun univoco riferimento alla denuncia di nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (né, tantomeno, prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), ma si limita – inammissibilmente (cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931) – a sostenere che vi sarebbe un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
La denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata in modo univoco come vizio di nullità della decisione e ricondotta alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non può essere sostituita dalla deduzione di un omesso esame di fatto decisivo.
art. 345 c.p.c.
Ciononostante il motivo di ricorso non reca, come avrebbe dovuto, alcun univoco riferimento alla denuncia di nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (né, tantomeno, prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), ma si limita – inammissibilmente (cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931) – a sostenere che vi sarebbe un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (prospettando che vi sarebbe un “vizio di legittimità dell’impugnata sentenza ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.”) o ad argomentare sulla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (“in virtù del quale è sempre ammissibile la domanda di risarcimento del danno successivo alla sentenza di primo grado”).
La norma non consente di sostituire alla specifica censura di omessa pronuncia una generica deduzione relativa all’ammissibilità della domanda di danni successivi alla sentenza di primo grado; il motivo deve individuare correttamente il vizio processuale denunciato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
né la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) operata dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), mentre non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo)
Nel regime applicabile, la censura motivazionale è circoscritta alle anomalie che determinano motivazione inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; l’omesso esame rilevante riguarda invece un fatto storico decisivo discusso tra le parti, da individuare specificamente, e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in via principale e del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto dei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti in via principale e del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
L’importo aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, secondo il parametro previsto dal comma 1-bis.
art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012
figure – queste – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) operata dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053)
La riforma ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione ai limiti descritti dalla Corte per il nuovo regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Poiché il ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in via principale e del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, in base al quale, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione tra appalto e contratto d’opera dipende dalla struttura e dimensione dell’impresa impiegata, dal contenuto delle pattuizioni, dalle caratteristiche dell’opera e dall’organizzazione del lavoro e dei mezzi; la qualità imprenditoriale dell’esecutore può fondare una presunzione di appalto quando il committente non abbia riservato a sé l’organizzazione e la divisione del lavoro.
- L’appaltatore deve eseguire l’opera secondo le regole dell’arte e segnalare tempestivamente le prescrizioni contrarie a tali regole, le manchevolezze progettuali e i difetti delle strutture di base che possano compromettere il risultato, se ne è consapevole o avrebbe dovuto rilevarli usando la normale diligenza richiesta dalle sue competenze tecniche.
- La denuncia di omessa pronuncia in cassazione deve essere formulata specificamente come nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c.; non è sufficiente prospettare genericamente un omesso esame di fatto decisivo o richiamare l’art. 345 c.p.c.
- Dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la censura motivazionale non permette una nuova valutazione delle risultanze probatorie: occorre dedurre una delle anomalie motivazionali ammesse o individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, di cui sia stato omesso l’esame.
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