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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29873/2017 del 13/12/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

La controversia originava da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1999 e 2000: alla società erano contestate violazioni in materia di IVA e IRAP per avere contabilizzato costi relativi ad acquisti documentati da fatture riferite, secondo l’Ufficio, a operazioni soggettivamente inesistenti, con interposizione di due società ritenute cartiere; ai soci erano stati notificati avvisi IRPEF per redditi di partecipazione. La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva annullato gli avvisi, ritenendo non provata la pretesa fiscale, e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, rilevando che non era stata dimostrata l’inesistenza delle operazioni e che ordini, prezzi e pagamenti risultavano regolari. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., della disciplina degli accertamenti e delle disposizioni IVA e unionali, sostenendo che, per contestare operazioni soggettivamente inesistenti, non fosse necessario identificare il reale cedente e che fosse sufficiente fornire elementi presuntivi dell’inesistenza. Con il secondo ha denunciato insufficienza della motivazione sulla detraibilità dell’IVA e sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, sostenendo che la CTR avesse valorizzato la regolarità apparente degli ordini, dei prezzi e dei pagamenti senza considerare che i fornitori erano cartiere. Con il terzo ha denunciato insufficienza della motivazione sulla consapevolezza della frode, deducendo che la struttura esigua e la breve durata delle società fornitrici, la loro successione con mera variazione di denominazione, l’identità della persona con cui si svolgevano le trattative e il debito IVA non pagato avrebbero dovuto indurre la contribuente a riconoscere il carattere fraudolento delle operazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha precisato che, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e di diniego della detrazione IVA, l’Amministrazione deve provare che la prestazione non è stata resa dal soggetto che ha emesso la fattura; può assolvere tale onere anche mediante presunzioni ed elementi indiziari. Spetta poi al contribuente dimostrare, in alternativa, di non essere stato nella situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse fraudolente oppure, pur disponendo di adeguata capacità cognitiva professionale, di non aver potuto superare l’ignoranza della frode. La consegna e rivendita della merce e il pagamento della fattura comprensivo dell’IVA, da soli, non escludono la frode. Nel caso concreto, tuttavia, i giudici di merito avevano ritenuto, con valutazione non viziata da illogicità o errori giuridici, che gli elementi addotti dall’Ufficio non fossero complessivamente gravi, univoci e concordanti e non dimostrassero l’interposizione soggettiva, anche per l’indimostrata esistenza di un cedente reale. Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati quindi giudicati infondati; il terzo è stato rigettato perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità in assenza di vizi logico-formali o giuridici della motivazione. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante, spettando, poi, al contribuente l’onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti.

    In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare che il soggetto fatturante non ha reso la prestazione; una volta fornita tale prova, il contribuente deve dimostrare la propria estraneità soggettiva alla frode secondo una delle alternative indicate dalla Corte.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente. Sotto altro aspetto, non può revocarsi in dubbio che l’Amministrazione possa fornire la prova, anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2.

    La prova dell’inesistenza soggettiva può essere fornita dall’Amministrazione finanziaria anche mediante presunzioni. La consegna e rivendita dei beni e il pagamento della fattura comprensiva dell’IVA non bastano, da soli, a escludere la frode.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39, comma 1, lett. d)

    Sotto altro aspetto, non può revocarsi in dubbio che l’Amministrazione possa fornire la prova, anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d), e mediante elementi indiziari.

    Per gli accertamenti relativi alle imposte dirette, la norma consente all’Amministrazione di fornire la prova anche attraverso presunzioni ed elementi indiziari.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

    La censura di vizio motivazionale non consente alla Cassazione di rivalutare le prove o sostituire la propria interpretazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito; il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

    La parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte le spese del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni soggettivamente inesistenti e nega la detrazione dell’IVA, deve provare che la prestazione non è stata resa dal soggetto che ha emesso la fattura; tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni ed elementi indiziari.
  • Una volta fornita la prova della mancata corrispondenza tra fatturante e prestatore effettivo, il contribuente deve dimostrare, in alternativa, di non essersi trovato nella situazione oggettiva di conoscibilità della frode oppure di non aver potuto superare l’ignoranza della frode nonostante la capacità cognitiva adeguata alla propria attività professionale.
  • La consegna e rivendita della merce e il pagamento della fattura comprensivo dell’IVA sono circostanze compatibili con un’operazione soggettivamente inesistente e non dimostrano, da sole, l’estraneità alla frode.
  • La valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più attendibili e concludenti spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali tramite una censura motivazionale, se la decisione non presenta vizi di correttezza giuridica o di coerenza logico-formale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

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