Cassazione Civile, Sentenza n. 26635/2017 del 10/11/2017
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ceduto nel 2004 una quota di proprietà di un terreno edificabile pervenutagli pro quota per successione. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione. La Commissione tributaria regionale del Lazio, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento: aveva escluso l’intento speculativo, ritenuto necessario per tassare la plusvalenza, perché al momento della successione il terreno era assoggettato a un vincolo di inedificabilità assoluta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, TUIR: secondo l’Ufficio, la CTR aveva erroneamente riferito la maturazione della plusvalenza al momento della successione anziché a quello della vendita, quando il terreno era già divenuto edificabile.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, rilevando che il piego era stato consegnato all’ufficio postale il 6 aprile 2011, ultimo giorno utile, e che, ai fini del deposito ex art. 369 c.p.c. quando si utilizza il servizio postale, rileva per il ricorrente la data di consegna del plico all’ufficio postale. Nel merito, ha accolto l’unico motivo: poiché non era controverso che il terreno fosse divenuto edificabile dopo la successione e prima della vendita, la plusvalenza era maturata al momento della cessione e ricadeva nella previsione dell’art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, TUIR, che assoggetta a tassazione in ogni caso le plusvalenze da cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Si osserva, inoltre, che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all’ufficio postale (ex multis, Cass. civ., sez. III, 07-05-2014, n. 9861).
Quando il ricorrente utilizza il servizio postale per trasmettere il ricorso per cassazione, ai fini della tempestività del deposito rileva la data in cui il plico è consegnato all’ufficio postale.
art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, TUIR
Nella specie, difatti, trova applicazione il disposto dell’art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, t.u.i.r., in forza del quale sono soggette a tassazione «in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».
La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione è imponibile in ogni caso. Se il terreno diventa edificabile dopo l’acquisto per successione ma prima della vendita, la plusvalenza rilevante matura al momento della vendita.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte, TUIR, la plusvalenza da cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria si valuta con riferimento alla situazione urbanistica esistente al momento della cessione; se l’edificabilità sopravviene dopo l’acquisto per successione ma prima della vendita, la plusvalenza matura al momento della vendita ed è imponibile in ogni caso.
- Quando il ricorso per cassazione è trasmesso tramite il servizio postale, per verificare la tempestività del deposito ex art. 369 c.p.c. rileva, per il ricorrente, la data di consegna del plico all’ufficio postale.
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