Cassazione Penale, Sentenza n. 40609/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio: la notifica era stata inviata via PEC all'indirizzo dell'Avv. Francesco Messina del foro di Sciacca anziché all'indirizzo PEC dell'Avv. Francesco Messina che assisteva l'imputato (foro di Palermo). Si deduceva violazione degli artt. 127, 179 e 309 c.p.p. per la mancata tempestiva informazione al difensore effettivamente incaricato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la notifica era stata effettuata alla PEC di un omonimo di altro foro e non al difensore del ricorrente; ha ritenuto integrata la violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Rilevata nella prospettazione del vizio in relazione alle notifiche agli difensori; richiamata per i profili formali delle comunicazioni processuali e della corretta notificazione agli incaricati della difesa.
Richiamato in connessione con le regole sulla notificazione degli atti e sulla rappresentanza tecnica, come parametro per valutare l'irregolarità della notifica alla PEC non pertinente.
Norma procedurale relativa alle misure cautelari e alla competenza per i relativi provvedimenti in sede di appello; citata nel contesto della impugnazione di provvedimenti cautelari e del rinvio al giudice competente.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata per affermare la violazione del diritto di difesa: la mancata notifica al difensore effettivamente incaricato ha impedito l'esercizio pieno della difesa, configurando un vizio che giustifica l'annullamento.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; richiamata per la procedura seguita nel presente ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione sugli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo l'annullamento di provvedimenti; richiamata per gli obblighi organizzativi e di comunicazione conseguenti alla pronuncia di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di udienza deve essere effettuata al difensore effettivamente incaricato e all'indirizzo PEC risultante dagli atti: l'invio a PEC non pertinente (anche se del medesimo nome) può risultare inefficace e violare il diritto di difesa.
- L'omessa o errata notifica dell'avviso di udienza camerale integra un vizio rilevante che può portare all'annullamento del provvedimento impugnato e al rinvio per nuovo giudizio.
- È responsabilità della cancelleria verificare la correttezza degli indirizzi PEC e, in caso di omonimia, accertare l'identità dell'avvocato destinatario; in difetto, il difensore può eccepire il vizio e ottenere tutela in Cassazione.
- Il difensore deve curare che il suo recapito PEC sia aggiornato negli atti e, se necessario, segnalare tempestivamente eventuali errori o omissioni per evitare pregiudizio alla difesa dell'assistito.
- Nei giudizi cautelari e nelle udienze camerali la tutela del diritto di difesa ha rilievo particolarmente stringente: ogni incertezza o errore di notificazione va interpretato a favore della tutela del contraddittorio.
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