Cassazione Civile, Ordinanza n. 27373/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha proposto istanza di correzione di errore materiale della precedente sentenza di cassazione n. 4288/2025, deducendo che, pur essendo stato accolto integralmente il ricorso con cassazione senza rinvio della decisione impugnata, nel dispositivo era stata erroneamente inserita la statuizione secondo cui sussistevano i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. L'istante ha sostenuto che tale obbligo presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione e che, quindi, la parola "sussistono" dovesse essere sostituita con "non sussistono", con eliminazione anche dell'inciso finale "se dovuto". La controparte intimata non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale, qualificando l'inesatta statuizione sul doppio contributo unificato come mero refuso, percepibile ictu oculi perché incompatibile con l'esito favorevole del ricorso principale. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 4288/2025 sostituendo l'espressione "sussistono" con "non sussistono" e eliminando l'inciso "se dovuto". Non ha pronunciato sulle spese del procedimento, richiamandone la natura sostanzialmente amministrativa.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è applicabile quando il ricorso è accolto.
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e consente di emendare refusi o sviste che non incidono sulla sostanza del giudizio.
Massime di principio
- Costituisce errore materiale correggibile la divergenza meramente letterale tra la volontà decisoria del giudice e la sua esteriorizzazione nel provvedimento, quando sia riconoscibile ictu oculi e non riguardi il contenuto sostanziale della decisione.
- La condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone oggettivamente il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione; se il ricorso è accolto, una statuizione contraria nel dispositivo è emendabile come mero refuso.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è una vera soccombenza e, di regola, non si provvede sulle spese, trattandosi di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27275/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27277/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27281/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27288/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27307/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27310/2025 del 13/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →