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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33935/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

L'avvocato aveva assistito un cittadino extracomunitario in un giudizio davanti al Giudice di pace avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di espulsione. Dopo la definizione del giudizio, egli aveva chiesto la liquidazione del compenso a carico dell'Erario, ma il Giudice di pace aveva negato il pagamento ritenendo che il procedimento non rientrasse nell'ambito dell'art. 142 d.P.R. n. 115/2002, perché il ricorso originario sarebbe stato diretto non contro il decreto di espulsione ma contro il successivo ordine di allontanamento del Questore, e comunque perché mancava un'istanza di ammissione al patrocinio e il ricorso era stato ritenuto tardivo/inammissibile. Con il ricorso per cassazione il difensore ha censurato tale impostazione, sostenendo che: il decreto di espulsione non era stato notificato e il ricorso era stato proposto appena avuta conoscenza del provvedimento; la tardività o l'eventuale inammissibilità del rimedio non escludevano la natura del procedimento né il diritto automatico al patrocinio a spese dello Stato; il giudice aveva erroneamente escluso l'applicabilità del regime speciale previsto per i procedimenti di espulsione dello straniero extracomunitario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel procedimento di impugnazione/convalida del decreto di espulsione del cittadino extracomunitario opera l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex lege e che, una volta accertati i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 142 d.P.R. n. 115/2002, il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi non dipende dalla presentazione di un'apposita istanza né può essere negato ex post in ragione dell'esito negativo del ricorso, anche se deciso in rito. Ha inoltre rilevato che il Giudice di pace aveva male interpretato il contenuto del ricorso originario, che invece investiva proprio il decreto di espulsione. Conseguentemente ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del procedimento di opposizione ai decreti di liquidazione degli onorari; il precedente giudizio era stato cassato per difetto di contraddittorio nel mancato coinvolgimento del Ministero della giustizia, parte necessaria.

  • art. 142 d.P.R. n. 115/2002

    È norma speciale che comporta l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti relativi all'espulsione del cittadino extracomunitario; il giudice deve limitarsi a verificare i presupposti oggettivi e soggettivi di applicabilità.

  • art. 13 d. lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal giudice di merito per escludere l'impugnabilità dell'ordine di allontanamento del Questore, distinto dal decreto di espulsione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Il sistema del patrocinio a spese dello Stato è interpretato nel senso che, nei casi speciali previsti dall'art. 142, il beneficio sorge ex lege e non richiede una specifica istanza di ammissione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di impugnazione o convalida del decreto di espulsione del cittadino extracomunitario il patrocinio a spese dello Stato opera automaticamente, senza necessità di una domanda formale di ammissione.
  • La liquidazione dei compensi al difensore non può essere negata perché il ricorso dello straniero sia stato rigettato, dichiarato tardivo o definito con esito negativo in rito, se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi della disciplina speciale.
  • Il giudice, nell'applicare l'art. 142 d.P.R. n. 115/2002, non deve valutare la fondatezza o l'ammissibilità nel merito dell'impugnazione, ma soltanto verificare che si tratti del procedimento tipizzato e che la parte abbia la qualità richiesta dalla norma.
  • L'erronea ricostruzione dell'oggetto del ricorso introduttivo può condurre a un diniego illegittimo del compenso quando il giudice escluda l'applicabilità del regime speciale sulla base di un diverso atto impugnato rispetto a quello effettivamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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