Cassazione Penale, Ordinanza n. 35981/2026 del 13/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tre imputati hanno impugnato l’ordinanza della Corte di cassazione relativa alla sentenza del 13 maggio 2026 della Corte d’appello di Napoli, che, accogliendo il concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, aveva rideterminato le pene concordate per reati in materia di stupefacenti. La Corte d’appello aveva inoltre riqualificato, per uno dei ricorrenti, il fatto a lui ascritto al capo 42 ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in considerazione dell’episodicità dell’unico fatto. In cassazione tutti i ricorrenti hanno dedotto, in termini ritenuti del tutto generici, violazione di legge e omessa motivazione sul mancato immediato riconoscimento di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; uno solo ha anche contestato la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 1, anziché del comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha rilevato che le questioni erano state rinunciate in funzione dell’accordo sulla pena in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che le questioni sollevate riguardavano profili ai quali i ricorrenti avevano rinunciato per accedere al concordato sulla pena in appello. Tale rinuncia preclude la riproposizione delle questioni anche in cassazione, compresa la censura sulla qualificazione giuridica formulata da uno dei ricorrenti. L’inammissibilità è stata dichiarata con ordinanza, senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 2-bis, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione
L’accordo sulla pena accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi d’appello produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione rispetto alle questioni rinunciate.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
in caso di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.
La qualificazione della condotta in materia di stupefacenti può differire tra concorrenti coinvolti nel medesimo fatto storico, quando ricorrano presupposti diversi per ciascuno.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
in caso di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.
La fattispecie di lieve entità può essere riconosciuta nei confronti di un concorrente senza che ciò imponga la medesima qualificazione per gli altri partecipanti al fatto.
i ricorrenti deducono nei rispettivi ricorsi vizi cumulativi di violazione di legge e di omessa motivazione in punto di obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza riferisce la censura all’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, ma non enuncia un’autonoma interpretazione dell’art. 129 c.p.p.; le relative doglianze sono dichiarate inammissibili perché attinenti a questioni rinunciate in funzione del concordato sulla pena.
l'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 25-bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità dei ricorsi è dichiarata con ordinanza, senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata.
dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in questo caso in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi d’appello funzionale all’accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. preclude la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate, con effetti analoghi a quelli della rinuncia all’impugnazione.
- Nel concorso nella cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere qualificato diversamente per i singoli concorrenti, in presenza di presupposti individuali differenti, anche quanto all’applicazione della fattispecie di lieve entità.
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