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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11656/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia riguardava una lite tra due soggetti privati in merito a un immobile sito in Bordighera: la sentenza di appello, in riforma del primo grado, aveva accolto l'impugnazione della controparte, ritenendo sussistente l'interesse ad agire e provata la disponibilità delle chiavi dell'appartamento da parte dell'appellata, con conseguente riconoscimento di un danno liquidato in euro 15.400,00. La parte che aveva subito la riforma proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma in corso di giudizio depositava atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dai difensori. La rinuncia era stata notificata alla controricorrente, ma non accettata.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione non accettata dalla controparte e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la parte rinunziante al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. La Corte ha escluso ogni statuizione sul cd. doppio contributo, affermando che l'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica all'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia; la disposizione, avendo natura lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte ma non accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese processuali vanno poste a carico della parte rinunziante.
  • La previsione del c.d. doppio contributo unificato è di stretta interpretazione e non si applica automaticamente ai casi di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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