Cassazione Penale, Ordinanza n. 12158/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. I primi due motivi contestavano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il tentativo di rapina, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi fattuali e probatori valorizzati dal giudice di merito. Il terzo motivo censurava l'eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi miravano a ottenere una inammissibile rivalutazione del merito, estranea ai poteri della sede di legittimità, e che il terzo motivo era manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia congruamente motivata e commisurata ai criteri legali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, e ha reputato infondata la doglianza sulla pena, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato e aveva collocato la sanzione in prossimità del minimo edittale per il delitto tentato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del reato contestato, qualificato come delitto tentato
richiamato come norma incriminatrice del delitto contestato, in combinato con l'art. 56 c.p.
indicato tra i criteri legali cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena
richiamato quale parametro per la commisurazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti
implicito nel dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
- Le censure che investono la valutazione delle prove sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di sostituire al ragionamento del giudice di merito un apprezzamento alternativo degli stessi elementi fattuali.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia esercitata in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
- La misura della pena è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o manifestamente illogica; non lo è quando la sanzione sia stata collocata in un arco edittale prossimo al minimo e adeguatamente giustificata.
Come è indicizzato
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