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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12158/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. I primi due motivi contestavano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il tentativo di rapina, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi fattuali e probatori valorizzati dal giudice di merito. Il terzo motivo censurava l'eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi miravano a ottenere una inammissibile rivalutazione del merito, estranea ai poteri della sede di legittimità, e che il terzo motivo era manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia congruamente motivata e commisurata ai criteri legali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, e ha reputato infondata la doglianza sulla pena, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato e aveva collocato la sanzione in prossimità del minimo edittale per il delitto tentato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base del reato contestato, qualificato come delitto tentato

  • art. 628 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del delitto contestato, in combinato con l'art. 56 c.p.

  • art. 132 c.p.

    indicato tra i criteri legali cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la commisurazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nel dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
  • Le censure che investono la valutazione delle prove sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di sostituire al ragionamento del giudice di merito un apprezzamento alternativo degli stessi elementi fattuali.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia esercitata in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
  • La misura della pena è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o manifestamente illogica; non lo è quando la sanzione sia stata collocata in un arco edittale prossimo al minimo e adeguatamente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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