Cassazione Penale, Sentenza n. 23774/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel medesimo fatto-reato ascritto a un imputato in due distinti procedimenti penali, il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato conflitto positivo di competenza ex art. 30 c.p.p. rispetto al Giudice di Pace di Vibo Valentia. Il fatto contestato riguarda lesioni personali commesse in concorso con altri ai danni di una persona offesa, in relazione all'art. 582 c.p., con aggravanti ex artt. 585 e 577, comma 2, c.p. Il Tribunale ha ritenuto non operante il ne bis in idem perché i due procedimenti erano pendenti davanti ad autorità diverse sul medesimo fatto. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale; la difesa ha invece sostenuto la competenza del Giudice di Pace, presumibilmente valorizzando la contestazione base ex art. 582 c.p. priva dell'aggravante. La questione devoluta alla Corte riguarda dunque quale giudice sia competente quando sullo stesso fatto sia contestata in un procedimento la fattispecie aggravata e nell'altro la sola ipotesi base.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto positivo di competenza dichiarando competente il Tribunale di Vibo Valentia e disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha ritenuto che il decreto legislativo n. 274 del 2000 devolva al Giudice di pace solo le ipotesi di lesioni semplici ex art. 582 c.p., escludendo quelle aggravate ex art. 585 c.p.; poiché i due procedimenti riguardavano il medesimo fatto ma con contestazioni diverse, la contestazione più ampia, comprensiva dell'aggravante, attrae la cognizione dell'intera regiudicanda al giudice competente per la forma più grave, cioè il Tribunale. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che consente al giudice di sollevare conflitto di competenza quando ritenga che altro giudice stia conoscendo dello stesso fatto.
art. 31 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai fini della risoluzione del conflitto.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le comunicazioni conseguenti alla decisione sul conflitto.
Fondamento della situazione di conflitto positivo, quando due giudici prendono cognizione contemporaneamente del medesimo fatto.
Fattispecie base di lesioni personali; nel caso è il reato contestato nei due procedimenti, uno dei quali aggravato.
Aggravante che, secondo la Corte, esclude la competenza del Giudice di pace nelle ipotesi richiamate dal d.lgs. 274/2000.
Ulteriore aggravante contestata nel procedimento radicato dinanzi al Tribunale.
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Attribuisce al Giudice di pace solo le ipotesi di lesioni semplici ex art. 582 c.p. e non quelle aggravate ex art. 585 c.p.
Massime di principio
- In presenza di due procedimenti pendenti davanti a giudici diversi sul medesimo fatto, il conflitto positivo di competenza va risolto individuando il giudice competente in base alla configurazione giuridica più ampia dell'addebito.
- Quando il medesimo fatto è contestato in una forma aggravata e in una forma meno grave, la contestazione più ampia attrae la cognizione dell'intera regiudicanda al giudice competente per la fattispecie aggravata.
- La competenza del Giudice di pace per le lesioni personali è limitata alle ipotesi base; la presenza dell'aggravante ex art. 585 c.p. radica la competenza del Tribunale.
- Ai fini della competenza, rileva la sostanziale identità del fatto, anche se esso sia diversamente circostanziato nei diversi procedimenti.
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