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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33639/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura custodiale nei confronti del ricorrente per l'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90). Il ricorrente deduceva carenza o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: sosteneva che l'esistenza dell'associazione fosse frutto di una astrazione investigativa non supportata da elementi indiziari, che la vicinanza con il capo (Chiazza) derivasse da legami di affinità e che le intercettazioni citate fossero episodiche e insufficienti a provare la partecipazione associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito una motivazione coerente, logica e sufficiente sui punti essenziali: la complessiva piattaforma indiziaria (intercettazioni, sequestri, pedinamenti) dimostrava la partecipazione continuativa e la funzione esecutiva e informativa del Carapezza all'interno dell'organizzazione capeggiata da Chiazza. La Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità (possibile controllo solo su vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi della motivazione e non su una nuova valutazione probatoria). Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; rinvio alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176

    Richiamata solo in ordine alla modalità di trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; la norma è utilizzata per giustificare il rito adottato e non incide sul merito della decisione.

  • art. 16, D.L. 30/12/2021 n.228 convertito nella L. 25/02/2022 n.15

    Richiamata in riferimento alla proroga/termini di vigenza della disciplina che consente il contraddittorio scritto; impatto procedurale, non sostanziale.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sul giudizio di gravità indiziaria: la Corte ha considerato che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi ai sensi di questa disposizione, esaminando cronologia, contributo del ricorrente e collegamenti con altri associati.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero compatibili con l'ipotesi associativa prevista da questa disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (formalità amministrative successive).

Massime di principio

  • In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari la Corte controlla soprattutto la presenza di vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi della motivazione; non è consentita una rivalutazione globale e 'di merito' degli elementi probatori.
  • Le intercettazioni, unitamente ad altri elementi (sequestri, pedinamenti, sequestri), possono costituire una piattaforma indiziaria sufficiente a sostenere la gravità indiziaria quando il giudice di merito ne dia una motivazione logica e coerente.
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una posizione apicale: ruoli subalterni, di fornitura o rivendita, se svolti con continuità e nell'ambito di una struttura integrata, possono configurare partecipazione associativa.
  • La mera prospettazione di una diversa interpretazione delle intercettazioni da parte della difesa, senza dimostrare contraddizioni logiche o manifesta illogicità nella motivazione del giudice, è insufficiente a rendere ammissibile il ricorso per cassazione.
  • La censura generica sulla mancanza di indizi non è ammessa in cassazione: bisogna indicare vizi normativi specifici o la manifesta illogicità della motivazione secondo canoni razionali.

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