Cassazione Civile, Ordinanza n. 18760/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un ente locale aveva notificato avvisi di accertamento per sanzioni e interessi su IMU dovuta per gli anni 2017 e 2018, dopo che la procedura aveva pagato solo l'imposta. Non essendo stati impugnati gli avvisi, il credito era stato iscritto a ruolo e poi il Comune aveva presentato domanda di insinuazione al passivo, qualificando il credito come prededucibile ai sensi dell'art. 111-bis l. fall. La domanda era stata respinta dal giudice delegato e, in opposizione, il tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo l'insinuazione ultratardiva: il creditore avrebbe potuto e dovuto attivarsi prima, poiché gli avvisi erano stati emessi a pochi giorni dal pagamento parziale e non vi era spiegazione per un'attesa di undici mesi. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 101 l. fall. e 53 d.lgs. 270/1999, sostenendo che l'insinuazione presentata entro l'anno non potesse considerarsi inammissibile per tardività; 2) omesso esame di richieste e risultanze istruttorie, per non aver il tribunale valutato le prove dedotte in opposizione; 3) contestazione dell'eccezione di credito, assumendo che la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento rendesse incontestabile la pretesa e quindi legittima l'ammissione ex art. 111-bis l. fall.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha affermato che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura vanno accertati con le modalità del capo V della legge fallimentare, ma senza applicare la distinzione tra domande tempestive e tardive, perché concettualmente incompatibile con la natura di crediti sorti in corso di procedura. Tuttavia, per i crediti prededucibili contestati, l'art. 101 l. fall. opera come criterio generale di ammissibilità fondato sulla ragionevole durata del procedimento e sul bilanciamento con il diritto di difesa: il ritardo, se ingiustificato, è colpevole e va valutato caso per caso dal giudice di merito. Nel caso concreto, il tribunale aveva motivato in modo adeguato la sussistenza di un colpevole ritardo di undici mesi tra la chiara emersione del credito e la domanda di insinuazione; tale apprezzamento di merito è stato ritenuto insindacabile in cassazione. È stata inoltre disposta, nei limiti di legge, la statuizione sugli oneri conseguenti ex d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
ultimo comma; quarto comma
Per i crediti prededucibili contestati non introduce un termine fisso di insinuazione, ma un criterio generale di ammissibilità fondato su causa non imputabile, ragionevole durata del procedimento e tempestiva riattivazione del creditore; il ritardo ingiustificato è colpevole e va apprezzato caso per caso.
I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità del capo V; per i crediti contestati resta necessario il procedimento di accertamento, ma non si applica la distinzione tempestiva/tardiva in modo meccanico ai crediti sorti nel corso della procedura.
Richiamato per qualificare il credito IMU come uscita specifica gravante in prededuzione sulle somme ricavate dalla liquidazione del bene.
Invocato dal ricorrente nel primo motivo come norma sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato per spiegare che il commissario straordinario aveva contestato sin dall'inizio interessi e sanzioni relativi al ritardo nel pagamento dell'IMU.
"il creditore debba trasmettere la domanda non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo"
Richiamato dal tribunale solo come indice interpretativo del nuovo sistema, a conferma della non ragionevolezza di un'inerzia protratta per molti mesi anche nella disciplina previgente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la statuizione sugli obblighi contributivi conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I crediti prededucibili sorti nel corso di una procedura concorsuale devono essere accertati secondo le forme del capo V della legge fallimentare, ma la distinzione tra domande tempestive e tardive non è concettualmente applicabile quando il fatto generatore del credito si colloca all'interno della procedura.
- Per i crediti prededucibili contestati non esiste un termine legale fisso di insinuazione ricavabile in via automatica: l'ammissibilità dipende dalla tempestiva riattivazione del creditore dopo la cessazione dell'impedimento e dalla valutazione, caso per caso, della ragionevolezza del ritardo.
- L'art. 101 l. fall. opera, per i crediti prededucibili, come norma di principio funzionale al bilanciamento tra celerità della procedura e diritto di azione e difesa del creditore; il giudizio sulla colpevolezza del ritardo, se motivato, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
- La mancata impugnazione di un avviso di accertamento può rilevare ai fini dell'esistenza o incontestabilità della pretesa, ma non esonera dal rispetto delle regole concorsuali sull'ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo.
- Per i crediti sorti in corso di procedura, la tempestività va misurata non con un termine astratto predeterminato, bensì con la concretezza delle circostanze e con la prontezza dell'iniziativa del creditore una volta emersa la necessità di insinuarsi.
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