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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7479/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso nasce dall'impugnazione, da parte della difesa di Catani, della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/03/2024 che aveva accolto l'appello del P.M. avverso il proscioglimento emesso dal GIP di Lucca (10/01/2023) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (assoluzione perché il fatto non sussiste) e aveva annullato tale proscioglimento restituendo gli atti per il proseguimento del procedimento ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p. La difesa ha dedotto: (1) vizio processuale perché la Corte d'appello avrebbe dovuto convertire l'impugnazione in ricorso per cassazione, essendo la sentenza di proscioglimento derivante da opposizione a decreto penale impugnabile solo con ricorso per cassazione; (2) vizi nella valutazione probatoria in ordine all'affidabilità dell'etilometro e alla violazione di norme (D.M. 196/1990, norme del Codice della Strada e disposizioni amministrative) che avrebbero giustificato il proscioglimento in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP in sede di opposizione a decreto penale di condanna è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione (richiamando la giurisprudenza di legittimità, incluse le Sezioni Unite Dalla Serra). Per tali ragioni ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Lucca, in diversa composizione, per l'ulteriore corso. Per la natura rescindente della decisione la Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo, non entrando nel merito delle questioni sull'etilometro.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La sentenza di proscioglimento pronunciata dal GIP in sede di opposizione a decreto penale (art.129) costituisce atto impugnabile in via esclusiva mediante ricorso per cassazione, non mediante appello.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Regola la restituzione degli atti per il prosieguo del procedimento; la Corte d'appello aveva ordinato la restituzione degli atti per reintegrare la situazione processuale, ma la Cassazione ha ritenuto che l'intervento della Corte d'appello fosse procedimentalmente inadeguato rispetto alla possibilità di impugnazione.

  • artt. 593 co. 2 e 593-bis cod. proc. pen.

    Richiamati nel motivo di doglianza dalla difesa per sostenere l'equiparazione con la disciplina delle impugnazioni, ma la Corte di Cassazione sottolinea che la disciplina speciale delle decisioni del GIP in materia di decreto penale prevale sulla possibilità di rimedi in appello.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Norma sulla sentenza di non luogo a procedere; la Corte di appello avrebbe fatto un'analogia con tale figura che però non è pertinente in assenza di udienza preliminare.

  • art. 459 cod. proc. pen.

    Disciplina il decreto penale di condanna e le relative modalità: la giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite) ha motivato l'esclusione dell'appello per tutelare l'imputato rispetto al sistema delle impugnazioni proprio del decreto penale.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti dei poteri di cognizione della Corte di appello rispetto al giudice di primo grado, usata per argomentare l'impossibilità per la Corte d'appello di pronunciare una condanna nel caso di specie.

  • art. 604 e art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamati a proposito delle ipotesi in cui l'appello può dichiarare nullità o confermare/riformare la decisione; la Corte di Cassazione ha richiamato questi principi per spiegare i limiti dell'appello.

  • D.M. 196/1990

    Normativa tecnica richiamata dalla difesa in relazione ai requisiti di omologazione, verifica e taratura dell'etilometro; la Cassazione non ha esaminato la questione di merito, rimandando le eventuali contestazioni tecniche al nuovo corso davanti al GIP.

  • L. n. 689/1981 artt. 1 co.2 e 20

    Richiamate nel secondo motivo relativo alla disciplina delle sanzioni amministrative/accertamenti tecnici; la Corte non ha esaminato l'interpretazione nel merito.

  • C.d.S. art. 186 co.2 lett. b) e art. 218

    Norme del Codice della Strada richiamate dalla difesa in rapporto alle contestazioni di guida in stato di ebbrezza; non valutate nel merito dalla Cassazione, rimangono questioni da decidere nel nuovo corso.

  • D.P.R. n. 395/1992 artt. 182 e 379

    Richiamate dalla difesa in relazione a procedure amministrative e accertamenti tecnici; la Corte si è limitata a non esaminare il merito, dichiarando assorbito il motivo.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023 e Sezioni Unite n. 43055 del 30/09/2010 (Dalla Serra)

    La Cassazione ha richiamato tali precedenti per confermare il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento del GIP, nell'ambito dell'opposizione a decreto penale, è impugnabile solo con ricorso per cassazione e per motivare l'incompetenza della Corte d'appello a pronunciare condanna o ad incidere irreversibilmente sulla decisione del GIP.

Massime di principio

  • La sentenza di proscioglimento resa dal GIP a seguito di opposizione a decreto penale (art.129 c.p.p.) può essere impugnata soltanto mediante ricorso per cassazione: se il P.M. propone appello, la via regolare è la conversione in ricorso per cassazione o il ricorso diretto alla Corte di Cassazione.
  • La Corte d'appello non ha i poteri per pronunciare una condanna in luogo del GIP né per esercitare una revisione 'rescindente' della decisione del GIP: eventuali vizi processuali dell'appello devono essere risolti dalla Cassazione.
  • Se la Corte d'appello, in violazione della competenza, annulla un proscioglimento del GIP, la Cassazione può annullare tale decisione e disporre la restituzione degli atti al GIP in diversa composizione per il prosieguo; le questioni di merito (es. affidabilità dell'etilometro) resteranno da valutare nel nuovo corso del procedimento.
  • Le contestazioni tecniche sull'etilometro (mancata taratura, verifiche periodiche, durata del test) costituiscono questioni di fatto e di prova che devono essere adeguatamente documentate e saranno valutate nel merito dal giudice competente; la correttezza della via processuale di impugnazione è però condizione preliminare per la loro efficace trattazione.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve porre attenzione alla scelta del rimedio impugnatorio (appello vs ricorso per cassazione) per evitare che una decisione interlocutoria della Corte d'appello venga annullata per incompetenza, facendo perdere tempo e possibilità difensive.

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