Cassazione Penale, Ordinanza n. 08724/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma quanto alla responsabilità per furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato, mentre per il capo 2 era già intervenuta declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al capo 2 e aveva confermato la sua responsabilità per furto pluriaggravato (capo 1) e tentato furto pluriaggravato (capo 2). Con il primo motivo ha denunciato insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla valutazione del compendio probatorio, con particolare riferimento alle videoregistrazioni dell'esercizio commerciale in cui si sarebbe consumato il fatto, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendola contraddittoria. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché sollecitava una nuova lettura del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità; il secondo perché manifestamente infondato, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
non citato nel testo
richiamato implicitamente tramite il riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se sorretto da motivazione che consideri gli elementi decisivi o rilevanti
la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
non citato nel testo
non citato nel testo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione del fatto, poiché la rilettura degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito.
- Un motivo di ricorso che deduca vizi motivazionali ma miri in realtà a sostituire la valutazione del giudice di merito è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione se non presenta evidenti illogicità o contraddizioni manifeste.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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